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Condominio: limite alle immissioni di rumore e lesione del decoro architettonico

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di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio2015. Quali sono i limiti da rispettare in tema diimmissioni sonore, dunque di disturbo alla quietecondominiale, e di rispetto del decoro architettonico? Nelcaso di specie una società, la cui attività è sita all'interno diun edificio, installa un impianto di condizionamento esterno senza ilconsenso del condominio. Secondo i ricorrenti lo stesso lederebbel'estetica, la sicurezza e la stabilità dell'edificio eprovocherebbe immissioni sonore superiori al limite di legge.


Inmateria di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamentodei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamentiche, disciplinando le attività produttive, l'eventuale rispettodegli stessi non può far considerare senz'altro lecite leimmissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsialla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.”.Secondo il ragionamento della Suprema corte, nel caso in cui leimmissioni, come nel caso di specie, di fatto non superino il limiteconsentito dalla legge, ciò significa che in automatico nonsiano idonee a provocare un danno. Il giudice dovrà in ogni casoprocedere a una valutazione caso per caso al fine diverificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se leimmissioni superano, per la loro particolare intensità e capacitàdiffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativaspeciale a tutela degli interessi della collettività, cosìpregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove sirisolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino,ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loroeffetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili aisensi dell'art. 844 cod. civ. e, pertanto, illecite, anche sotto ilprofilo civilistico”. Non si può prescindere dalla rumorositàdi fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 cod. civ. èriferita alla “sensibilità dell'uomo medio” e dellasituazione del caso. La sentenza di merito, sul punto, non appareadeguatamente motivata e il ricorso è accolto limitatamente a taleprofilo; mentre l'argomentazione della Cassazione si chiude con unariflessione sul concetto di decoro architettonico. “Perdecoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela previstadall'art. 1120 cod. civ., deve intendersi l'estetica datadall'insieme delle linee e delle strutture che connotano ilfabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica,fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi allarealizzazione di opere che mutino l'originario aspetto, anchesoltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volteche la mutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insiemedell'aspetto dello stabile”.

Data: 19/06/2015 23:00:00
Autore: Licia Albertazzi