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Privacy: cambia sesso e il comune “lo dice in giro”! Donna risarcita con 75mila euro

Commette violazione della privacy l'ente locale che trasferisce i dati sensibili di un soggetto senza cifratura o codici identificativi


diMarina Crisafi - Luidiventa lei e cambia residenza. Il vecchio comune trasferisce al nuovo l'intero“fascicolo” comprensivo anche del cambio di sesso, al fine dell'aggiornamentodelle liste elettorali. Per la Cassazioneè evidente la violazione della privacy e il comune dovrà risarcire ben75mila euro. Con la sentenza n. 9785 depositataieri, la S.C. ha dato ragione alla donna che aveva trascinato in giudizio l'ufficioelettorale di un comune siciliano per aver illegittimamente trasmesso allanuova amministrazione tutto il suo fascicolo personale, contenente oltre aidati anagrafici anche quelli “supersensibili” riguardanti il cambio di sesso consentendo così che terzisoggetti ne venissero a conoscenza e perpetrando una violazione del propriodiritto alla riservatezza.

Ripercorrendo tutta la normativa sullaprivacy, la prima sezione civile ha affermato che, se il dettato della l. n. 675/1996 in merito alla diffusionedei dati sensibili ha già previsto “unaregolamentazione assai ampia e significativa”, alla stessa soccorrono anchele modifiche apportate dal d.lgs. n.135/1999, che si muovono nel senso di “unamaggiore tutela del soggetto interessato anche con riferimento alle finalità dirilevante interesse pubblico”, tra cui in primis l'art. 22, che imponeappunto che i dati personali sensibili debbano essere trattati “con tecniche di cifratura o con codiciidentificativi che permettano l'identificazione dell'interessato solo incaso di necessità”. Ciò, particolarmente, quanto ai “dati attinenti alla vita sessuale e alla salute, anche se non contenuti in banche datio non trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati” che vannoconservati separatamente dagli altri. Disposizioniche, peraltro, sono state confermate dal successivo d.lgs. n. 196/2003.

Non basta,dunque, a “scagionare” il comune, ha sostenuto la S.C., che lo stesso si sialimitato a trasmettere il fascicolo personale della ricorrente.

Anche se èpacifico che l'aggiornamento delle listeelettorali è un'attività dirilevante interesse pubblico, è altrettanto evidente, hanno affermato infattida piazza Cavour, che il comune avrebbe dovuto scrupolosamente rispettare leprescrizioni della legge: per cui “l'inadeguatezzanel trattamento dei dati” all'atto del trasferimento all'altro ente e lemodalità stesse di trasferimento “costituisconosicuramente comportamento illegittimo che al di là del successivocomportamento del comune ricevente ha contribuitoalla determinazione del danno occorso all'odierna resistente secondo leregole inerenti al rapporto di causalità di cui agli articoli 40, 41 c.p.”.

In definitiva,quindi, per il comune il ricorso èbocciato e per la donna è disposto un maxirisarcimento di 75mila euro.

Data: 14/05/2015 13:00:00
Autore: Marina Crisafi