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Cassazione: il giudice può ridurre il numero dei testimoni anche nel corso del giudizio e la decisione non è sindacabile in sede di legittimità

Un potere che il giudice può esercitare non solo in sede di ammissione ma anche quando una parte dei testimoni è stata già sentita


di Licia Albertazzi - Il potere del giudice di ridurre il numero dei testimoni è discrezionale e può essere esercitato anche nel corso del giudizio ossia quando una parte dei testimoni è stata già sentita. Lo afferma la Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 9477 dell'11 Maggio 2015.

Questo tipo di potere, spiega la Corte, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Vale la pena peraltro evidenziare che il potere di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti, di cui fa menzione la Corte (e che è riconosciuto dall'art. 245 e dall'art. 209 del codice di procedura civile), comporta una valutazione della superfluità di alcune delle deposizioni testimoniali richieste. Tale potere potrebbe però compromettere il diritto della parte a fornire la prova dei fatti dedotti a sostegno delle proprie ragioni specialmente se la riduzione del numero dei testimoni viene fatta richiamando il principio di economia processuale e prescindendo dalla valutazione sulla loro rilevanza. In tal caso si corre il rischio concreto di compromettere l'esito del giudizio precludendo la possibilità di completare il quadro probatorio con l'assunzione di testimonianze che potrebbero invece essere determinanti.
Tornando alla fattispecie esaminata dalla sentenza in oggetto, il ricorrente aveva impugnato una sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del suolicenziamento, disposto dal datore di lavoro per avere lo stessomantenuto una condotta aggressiva e ingiuriosa nei confronti di uncollega.
Nel ricorso per Cassazione il lavoratore aveva lamentato un vizio di procedura, per nonaver il giudice d'appello tenuto conto delle proprie richieste diammissione di testi in controprova e per aver altresì ridotto lalista dei testimoni proposta dal resistente datore di lavoro, senzache tale decisione fosse stata accettata.
Qui sotto il testo della sentenza.
Data: 13/05/2015 08:40:00
Autore: Licia Albertazzi