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Ricorso in Cassazione: se notificato via posta ma non viene depositato l'avviso di ricevimento, l'atto è inesistente e non solamente nullo

La conseguenza della mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in caso di notifica a mezzo posta del ricorso in Cassazione, è l'inesistenza non la nullità


di Marina Crisafi - Se lanotifica del ricorso per Cassazione viene effettuata a mezzo posta, la mancanzadell'avviso di ricevimento causa la benpiù grave conseguenza dell'inesistenza e non la mera nullità dell'atto,oltre all'inammissibilità del ricorso.

Lo ha stabilito la SupremaCorte nella recente sentenza n. 8865/2015,dichiarando inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delleFinanze avverso la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che lo avevacondannato a pagare un risarcimento di quasi tremila euro per l'eccessivadurata di un procedimento.

Rilevato che il ricorso era stato notificato a mezzo posta,e che l'avviso di ricevimento del plico postale non risultava mai depositato, né in allegato al ricorso né incancelleria, per la sesta sezione è da ritenersi non provata l'avvenutaricezione dell'atto ad opera della controparte.

Anche se con laconsegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si danno per verificati glieffetti interruttivi, ha affermato infatti la S.C., la notifica tramite servizio postale “non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l'avvisodi ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della leggen. 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegnache la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale èstata eseguita”.
Conseguentemente, la mancata produzione dell'avviso comporta l'inesistenza dell'atto, l'impossibilitàdi disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'inammissibilitàdel ricorso, “in quanto non puòaccertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche serisulta provata la tempestività della proposta impugnazione”.

Percui, ha concluso la Corte, atteso che il Mef non ha provato alcun impedimentoalla produzione della cartolina, rimanendo del tutto inerte e che “il principio della ragionevole durata delprocesso impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata allarapida definizione del giudizio”, ilricorso va dichiarato inammissibile.

Data: 11/05/2015 11:30:00
Autore: Marina Crisafi