Divorzio: l'assegno “una tantum” non è deducibile anche se rateizzato
di Marina Crisafi - L'assegno didivorzio corrisposto all'ex una tantumnon è deducibile ai fini d'imposta anche se rateizzato in diversi periodi.Lo afferma la sezione tributaria della Cassazione,nella sentenza n. 9336 pubblicata ieri,accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CommissioneTributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato l'illegittimità dellacartella esattoriale inviata a un contribuente per il recupero delle imposte(Irpef e accessori) in conseguenza dellaritenuta indeducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto al coniuge divorziatoin un'unica soluzione.
Contrariamentea quanto affermato dalla CTR, la Cassazione ha considerato fondate le doglianzedel fisco, affermando che sulla base dell'orientamento ormai consolidato ingiurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 11437/1999; n. 795/2000; n. 16462/2002,n. 23659/2006), l'art. 10 del Tuir -che, com'è noto, dispone che possono dedursi dal reddito complessivo “gli assegniperiodici corrisposti al coniuge”, in conseguenza di separazione legale edeffettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoieffetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autoritàgiudiziaria – non consente un'interpretazione“estensiva” nel senso di comprendervi anche l'assegno corrisposto alconiuge una tantum. Né può valere, acambiare tali connotazioni, la circostanza che l'assegno venga rateizzato in diversi periodi di imposta.
Tra i duecontributi sussiste, infatti, per gli Ermellini, una sostanziale differenza, in quanto si tratta di due “distinte forme di adempimento degliobblighi posti a carico di un coniuge, differenti quanto a naturagiuridica, struttura e finalità”.
Mentre ilversamento periodico all'ex viene stabilitosulla base della situazione esistente al momento della pronuncia, con laconseguente possibilità di revisione, inaumento o in diminuzione, hanno spiegato i giudici della S.C., quello unatantum “viene concordato liberamente daiconiugi, nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti permezzo di una attribuzione patrimoniale, con l'effetto di rendere non piùrivedibili le condizioni pattuite, che restano così stabilite definitivamente,quali frutto di un accordo (avente una peculiare natura "transattiva"o "novativa") che fissa un assetto complessivo degli interessipersonali, familiari e patrimoniali dei coniugi stessi”.
Data: 09/05/2015 15:00:00
Autore: Marina Crisafi