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Cassazione: onere della prova in materia di risarcimento del danno alla salute

Non si può negare l'ammissione della CTU e poi respingere la domanda imputando alla parte di non aver assolto l'onere probatorio


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9119 del 6 Maggio2015.


Il caso esaminato dalla Corte con la sentenza in oggetto, riguarda una domanda di risarcimentodel danno subito da paziente affetta da cancro,diagnosticato con ritardo. La paziente eta poi deceduta in corso di causa.

La sentenza offre alcuni spunti di riflessionecirca l'onere della prova nei casi diresponsabilità medica.

Il giudice d'appello aveva rigettato ladomanda risarcitoria a fronte di presunto mancato raggiungimentodella prova sul quantum risarcitorio anche se i giudici di merito avevano rigettato una istanza perché fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio.


LaSuprema corte ricorda che "chi domanda il risarcimentodel danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, didescrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazionedel danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria,ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamenterileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno”.

Nellaspecie, si era richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute ed i giudici avrebbero dovuto ammettere la richiesta CTU. Rigettandol'istanza di parte attrice alla disposizione di ctu e subito doporespingendo la sua domanda di risarcimento perchè non provata laCorte di merito ha violato il fondamentale principiosecondo il quale “il giudice non può, senza contraddirsi,imputare alla parte di non assolvere all'onere della prova i fatticostitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta”. Ilricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Data: 21/06/2015 23:00:00
Autore: Licia Albertazzi