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Se l'avvocato non indica la Pec scatta la domiciliazione in cancelleria

La domiciliazione si intende ex lege in base alla lettura costituzionalmente orientata dei nuovi artt. 125 e 366 c.p.c. Ecco gli orientamenti della Cassazione


di Marina Crisafi - L'avvocato che dimentica di indicare la propria pec viene domiciliato ex lege presso lacancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Così ha sancito la Cassazione con la recentissimaordinanza n. 8870 del 4 maggio 2015 rigettandoil ricorso di un legale di Gorizia che adiva la S.C. per sentir cassare lasentenza della Corte d'Appello di Trieste in relazione a una controversiacontro una società di costruzioni.

Mala dimenticanza dell'indicazionedell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ècostata cara al professionista, perché la sesta sezione civile del Palazzaccio ha accolto le doglianze dellasocietà resistente, la quale eccepiva l'inammissibilitàdel ricorso in quanto notificato dopo la scadenza del termine previsto dall'art.325 c.p.c. per impugnare la sentenza d'appello regolarmente notificata pressola cancelleria della Corte territoriale di Trieste, come prevede l'art. 82 del r.d. n. 37/1934.

Talenorma infatti stabilisce che gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficioin un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al qualesono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso,eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso laquale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento didetto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziariaadita.

Ilprecetto, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n.8225/2011) trova applicazione “in ognicaso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazionedell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale,e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corted'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunalediverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corted'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima”.

Tuttavia,ha affermato la Corte, la letturacostituzionalmente orientata dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 e le esigenzedi coerenza sistematica, alla luce delle modifiche legislative degli artt. 125 e 366 c.p.c., inducono a ritenereche, nel mutato contesto normativo, “ladomiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria,innanzi alla quale è in corso il giudizio, consegue soltanto ove il difensore,non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti diparte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di postaelettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

Cosìfacendo la S.C. si è uniformata integralmente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10143/2012,sebbene non manchino pronunce contrarie, anche all'interno della stessasezione (cfr. Cass., sez. VI, n. 13970/2013; Cass. sez. lav. n. 102/2002).

Data: 07/05/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi