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L'anatocismo è vietato e basta. Indipendentemente dal tempo. Lo dice la Cassazione

Stop all'anatocismo anche annuale. Non ci sono nè regole nè usi o consuetudini che lo legittimano. In allegato la sentenza


di Marina Crisafi - Continuala linea dura della giurisprudenza nei confronti delle banche, le qualidopo la bocciatura della prassi della capitalizzazionetrimestrale degli interessi adesso vedono cadere anche la possibilità difarlo annualmente.

L'interventodella Cassazione di ieri ha definitivamente sentenziato che l'anatocismo è vietato tout court. Indipendentementedall'arco temporale in cui sia applicata la pratica scorretta. Questo ilprincipio affermato dalla prima sezione civile nella sentenza n. 9127/2015 depositata il 6 maggio che ha dato ragione altitolare del contratto di apertura del credito con garanzia ipotecaria cui erapervenuta un'ingiunzione dall'istituto bancario per il pagamento di oltre unmilione di euro.

A nulla sonovalse le obiezioni della banca secondo la quale, per parte dellagiurisprudenza, pur essendo dichiarata illegittima la capitalizzazionetrimestrale degli interessi debbaritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che legittimano lacapitalizzazione annuale.

Per la S.C.,invece, tale giurisprudenza va smentita perché non solo non esistono regole ad hoc, ma nella realtà storica (ecioè nei cinquant'anni che hanno preceduto gli interventi del legislatore deglianni Novanta in materia) non si rilevaalcuna consuetudine o uso alla capitalizzazione annuale degli interessidebitori né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

In sostanza, l'anatocismo è assolutamente arbitrario.

Giova ricordareche la “fine dell'anatocismo” èstata disposta per legge, l. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) che hamodificato il testo unico bancario (TUB) ponendofine alla prassi degli interessi sugli interessi dei conti correnti.

Tuttavia, illegislatore aveva subordinato l'entrata in vigore della disposizione adapposita regolamentazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio,ma le recenti pronunce del Tribunale diMilano (del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015) hanno sostenuto che l'illegittimità dell'anatocismo ex lege èda ritenersi applicabile indipendentemente dalle delibere attuative delCicr e, dunque, a far data dall'intervento del legislatore.

E se nel caso portatoall'attenzione della Cassazione, tuttavia, dovrà decidere il giudice del rinvio(considerata la mancanza di specifiche contestazioni del ricorrente in sede diappello sulla riduzione effettuata autonomamente dalla banca, la quale aveva decurtatospontaneamente gli interessi anatocistici trimestrali prima di proporre l'ingiunzione),la sentenza di ieri - salvo che le banche non trovino una soluzione “stragiudiziale”riducendo in via spontanea gli interessi anatocistici - aprirà la strada ad un'ondata di ricorsi da parte dei cittadini che,richiedendo un'apertura di credito, un mutuo o un finanziamento, hanno visto lievitare l'importo per via dell'esosa eillegittima clausola sulla capitalizzazione degli interessi.

Data: 07/05/2015 19:00:00
Autore: Marina Crisafi