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Via libera all'utilizzo delle informazioni bancarie riservate contro gli evasori del fisco. Lo dice la Cassazione

Una novità appena giunta dalla Cassazione aiuta l'Amministrazione finanziaria a smascherare e perseguire gli evasori.


Una "novità" appena giunta dalla Cassazione aiuta l'Amministrazione finanziaria a smascherare e perseguire gli evasori.

Si tratta della ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, secondo le quali, nella lotta contro l'evasione fiscale, è possibile utilizzare anche le informazioni bancarie svelate dai dipendenti degli istituti di credito, non rilevando a tal fine l'illecito penale di violazione del diritto alla riservatezza di cui tali informazioni siano eventualmente frutto.

In pratica, sarà il giudice di merito competente, a dover valutare di volta in volta la attendibilità ai fini probatori dei dati sui conti dei contribuenti sottoposti ad accertamento e contestazione, indipendentemente dal quomodo della loro acquisizione: il fatto che provengano da una fattispecie criminosa non li rende per ciò stesso inservibili!

Mancando, infatti, una norma di portata generale sulla inutilizzabilità in ambito tributario delle informazioni rivelate da dipendenti infedeli in violazione del segreto bancario, la Corte ha dunque ritenuto di sposare il principio consolidato per cui l'eventuale illegittimità della acquisizione di un documento non riverbera i suoi effetti sulla utilizzabilità del documento stesso. A patto, però, che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) L'acquisizione della prova non sia avvenuta in violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale(*)

2) L'acquisizione non sia avvenuta in violazione di una norma tributaria, che sanziona la propria violazione con l'inutilizzabilità della documentazione medesima.

(*) A questo proposito, la stessa Corte ha già avuto modo di chiarire che i diritti costituzionali considerati fondamentali sono quelli più "essenziali" - quali, ad esempio, l'inviolabilità della libertà personale e del domicilio della persona. Mentre ne resta escluso, per esempio, il diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. sent. Cass. 24293/2011)
Data: 05/05/2015 19:16:00
Autore: Mara M.