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Sì a separazioni e divorzi fai-da-te anche se in ballo ci sono “altri figli” e assegno

Possibile separarsi e divorziare in Comune anche se ci sono figli avuti da altri partner e assegno. In allegato la Circolare del Viminale


diMarina Crisafi – Ifigli avuti da precedenti partner e la presenza di un assegno mensile dimantenimento non sono ostacoli alle separazioni e ai divorzi in Comune davantial sindaco. Lo ha precisato il Ministerodell'Interno con la circolare n. 0001307/2015, emanata nei giorni scorsiproprio al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi durante l'applicazionepratica delle nuove norme varate con il c.d.decreto giustizia (d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014).

Oltre a chiarire le questioni controverserelative alla necessità di rivolgersi aduno o più legali e sul dies a quo per far scattare le sanzioni per gliavvocati ritardatari (leggi “Separazionie divorzi assistiti: no a un avvocato per due ma basta uno per trasmetterel'accordo”),la circolare ha chiarito la portata della riforma, ingiustamente limitata nelle suepotenzialità dalle precedenti interpretazioni ministeriali (cfr. circolari n.16 e 19 del 2014).

Quanto al primopunto (la presenza di figli avuti da altri partner), ha spiegato ildicastero, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n.132/2014, esclude il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, omaggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente nonautosufficienti, che siano “comuni”, ovvero figli dei coniugi chechiedono di accedere al procedimento. Non è ostativa, invece, l'eventualepresenza di figli “non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti”.

Sì, dunque aseparazioni e divorzi fai-da-te anche laddove gli ex coniugi (uno o entrambi)abbiano figli che non siano il frutto del legame che si intende scioglierema avuti da un diverso partner.

Quanto al secondopunto, il ministero dà il proprio placet alla procedura anche in presenza diaccordi economici patrimoniali che non siano “patti di trasferimento patrimoniali”.

In un primomomento, infatti, la limitazione prevista dall'art. 12 era stata interpretata insenso “estensivo”, escludendo il ricorso alla separazione e al divorzio davantial sindaco di fronte a qualsiasi accordo tra i coniugi che prevedesse unriconoscimento economico, e dunque anche con riferimento al versamento di unimporto mensile a titolo di assegno di mantenimento o divorzile, riducendo cosìnotevolmente la platea delle coppie che potevano adire la nuova procedura.

Ma per ilMinistero questo divieto è ingiusto.

I patti di trasferimentopatrimoniale indicati dalla norma, infatti, afferma il Viminale,sono soltanto quelli “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”.Non rientra, pertanto, nel divieto, la previsione da parte dei coniugi di unasomma pagata periodicamente a titolo di “assegno” di mantenimento o divorzile.

Data: 01/05/2015 11:30:00
Autore: Marina Crisafi