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Cella no smoking? È un diritto del detenuto

Se il detenuto reclama contro il "fumo passivo" e chiede una cella per non fumatori, il giudice deve fornire una risposta chiara ed adeguata


di Marina Crisafi - Se ilreclamo sulla mancanza di un servizio di lavanderia esterno può essere “snobbato”dal magistrato di sorveglianza, non altrettanto può dirsi per la richiesta deldetenuto di essere trasferito in una cellaper non fumatori. Qui, infatti, entra in gioco il diritto alla salute che non può essere “liquidato” con un semplicela cella è “in linea con quanto prescritto dalla legge”.

Ad affermarlo èla Corte di Cassazione, con sentenzan. 17014 del 23 aprile scorso, annullandol'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto tuttele doglianze avanzate dal detenuto.

Per la primasezione penale, infatti, occorre distinguere le varie istanze e laddove questeriguardino la violazione dei dirittisoggettivi, tra cui campeggia la carenza di spazio, il giudice non può limitarsi a rispondere con formule generiche madeve sempre valutare concretamente lecondizioni di carcerazione.

Così, passi, nelcaso di specie, la questione del servizio lavanderia che non rientra nellacategoria dei diritti soggettivi.

Passi pure ladoglianza sulla mancata somministrazione di un farmaco specifico per curare unapatologia, posto che era emerso che al detenuto ne veniva fornito unoequivalente e non vi era, quindi, motivo per dubitare della sua idoneità.

Ma quanto allelamentele sullo spazio intramurario della cella e sul fumo, riguardando situazioni “tali da incidere sul dirittoalla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto ditrattamenti inumani”, le stesse meritano di essere valutate congruamente dalgiudice del reclamo, chiamato ad accertare le condizioni effettive dellacarcerazione.

Ciò non èavvenuto, secondo il Palazzaccio, nel caso di specie essendosi limitato ilmagistrato ad affermare che la camera detentiva era conforme alla prescrizionedi legge senza affrontare realmente le istanze del detenuto.

Per cui, haconcluso piazza Cavour annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovoesame, per lo spazio minimo adisposizione del detenuto, in mancanza di una espressa regolamentazionenormativa, il parametro cui il giudice dovrà riferirsi rimane quello stabilitodalla Cedu (con la nota sentenzaTorreggiani nel 2013), ovvero noninferiore a tre metri quadrati. Con riferimento, invece, alla richiesta sulfumo passivo (considerata la mancata chiarezza del reclamo), mentre una domandadi essere trasferito in una cella per fumatori sarebbe inammissibile, l'oppostaistanza di una cella no smoking, investendol'aspetto della tutela del diritto alla salute, dovrà ricevere dal magistrato una risposta chiara ed adeguata.

Data: 28/04/2015 16:00:00
Autore: Marina Crisafi