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Panoramica sull'effetto della legge contro le società off-shore in Ungheria

Paradiso fiscale contro sovvenzioni dello stato


La legge CXCVI. del 2011 é stata introdotta in Ungheria per prevenire che le società aventi strutture di proprietà incontrollabili, le cosiddette off-shore, partecipino agli appalti pubblici ottenendo fondi dallo Stato. Il regolamento riguarda le società che vogliono nascondere i titolari o che sono state trasferite all'estero per ottimizzare il pagamento delle tasse.

In pratica, la legge ha effetti molto più estesi, in quanto il gruppo di società da esaminare in Ungheria é molto vasto: anche una società operante in Ungheria che ha una struttura di proprietà statunitense, la società madre pur essendo quotata alla Borsa, avendo nella sua struttura una società off-shore con una partecipazione che supera appena il 25%, non potrà più soddisfare i criteri cumulativi prescritti dalla legge ungherese:

1. la struttura di proprietà effettiva deve essere trasparente;

2. la società non venga considerata società estera controllata;

3. la società sia soggetto membro dell'UE, SEE o OECD od altro stato membro, che abbia un accordo fiscale bilaterale con l'Ungheria.

I primi due criteri possono essere “facilmente” raggiunti, mentre il terzo é una caratteristica difficilmente modificabile perciò influisce in un modo molto negativo la posizione della società sul mercato ungherese.

Occorre ribaltare la struttura di proprietà delle società multinazionali, che nel caso di filiali con una presenza significativa sul mercato ungherese, senza rispettare le leggi vigenti, non potranno avvalersi di sovvenzioni e fondi.

Non é tanto l'aspetto teoretico della legge, che ci interessa, quanto le conseguenze, che una società subisce, nel caso abbia nella sua struttura di proprietari società registrate in un paradiso fiscale.

Secondo la legge attuale una società tale non potrà partecipare agli appalti pubblici e non potrà richiedere fondi di qualsiasi tipo dallo Stato. Nel caso le autorità vengano a sapere dell'irregolarità solo successivamente all'erogazione dei fondi, la società non solo dovrà restituire la somma incassata – eventualmente già utilizzata - , ma dovrà pagare anche gli interessi.

Articolo a cura dell'Avv.ssa Boglár Szervátiusz – Studio Legale Lajos – www.studiolegale.hu

Data: 06/05/2015 10:00:00
Autore: Avv. Levente Lajos