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Condominio: l'amministratore può nominare un avvocato anche senza autorizzazione dell'assemblea

Non serve una delibera dell'assemblea condominiale per la nomina di un difensore. Parola di Cassazione


di Marina Crisafi - Nonserve una delibera dell'assemblea condominiale per la nomina di un difensore, percui l'amministratore può incaricare unavvocato di fiducia senza bisogno dialcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva.

Achiarire le facoltà concesse dalla legge all'amministratore, nell'esercizio deisuoi poteri, è stata la Cassazione,con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23aprile scorso, pronunciandosi sull'impugnazione di una deliberacondominiale relativa all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ealla conseguente ripartizione delle spese.

Nellavicenda portata all'attenzione della S.C., il condomino che aveva trascinato ingiudizio l'intero condominio, eccepiva, tra le altre cose, il difetto di rappresentanza processualeda parte dell'amministratore, poiché quest'ultimo aveva conferito il mandato difensivoad un avvocato di sua fiducia, senza alcuna delibera dell'assemblea che a ciòlo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva.

Inparticolare, il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'Appello diGenova, dolendosi del vizio di motivazione e violazione di legge in cui eraincorso il giudice territoriale per avere respinto la sua domanda sul difettodi potere rappresentativo dell'amministratore, limitandosi a menzionare leragioni di urgenza senza esplicitarne i contenuti e per avere riconosciuto l'esistenzadi tale potere in mancanza di una delibera assembleare, invece di dichiarare l'assenzadel mandato difensivo e il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado.

Ma, per la S.C. il motivo è infondato.

Ribadendoi principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.1451/2014; Cass. n. 27292/2005), la Cassazione infatti ha ricordato che l'amministratore,nell'esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale ad agire e aresistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell'assemblea, cosa cheperaltro è perfettamente rispondente alla ratiodella recente riforma condominiale che ha ampliato la sfera dellecompetenze e delle responsabilità dell'amministratore stesso.

Percui, ha concluso la S.C., rigettando il ricorso, in tema di condominio negliedifici, l'amministratore può benissimo “resistereall'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativadecisione del giudice, senza necessitàdi autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e ladifesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni propriedello stesso”.

Data: 27/04/2015 14:00:00
Autore: Marina Crisafi