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I minori stranieri che sono nati e cresciuti in Italia possono ottenere la cittadinanza?

Ecco cosa prevede la legge italiana (l. n. 91/1992)


Domanda: Se lo straniero nato e cresciuto in Italia èstato “dichiarato” all'anagrafe in un secondo momento perché i genitori eranoirregolari può ottenere la cittadinanza?

Risposta (a cura di Marina Crisafi): Per la leggeitaliana (l. n. 91/1992), la cittadinanza si acquista principalmente perfiliazione (principio dello iussanguinis) o per nascita sul territorio (iure soli).

La prima ipotesiè quella fondamentale per l'acquisto della cittadinanza, basata sul “diritto di sangue”, ovvero sull'elementodella filiazione o della discendenza, secondo il quale il figlio (ancheadottivo) di padre o madre italiani, acquista di diritto la cittadinanza.

A questa sicontrappone, l'acquisto iure soli,collegato cioè alla nascita sul “suolo” italiano, in base al quale acquista lacittadinanza italiana colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o nontrasmettano la propria cittadinanza al figlio, o il figlio di ignoti abbandonatoin territorio italiano di cui non si riesca a stabilire la cittadinanza.

Alle due ipotesi descritte, si aggiungono altri modi diacquisto, come quello per beneficio di legge (exart. 4 comma 1 l. n. 91/92), l'acquisto da parte del coniuge straniero oapolide che contrae matrimonio con cittadino italiano (ex artt. 5-9 della l. n.91/92), la cittadinanza per meriti speciali, per residenza (art. 9 l. n.91/92), ecc.

Quanto al caso specifico dello straniero minore,nato e cresciuto in Italia, da genitori stranieri, questi non diviene alla nascita cittadino italiano. Ma può diventarlo, exart. 4, comma 2, della l. n. 91/92, laddove egli risieda legalmente senzainterruzioni fino al raggiungimento della maggiore età sul territorio italianoe dichiari (all'ufficio dello stato civile del comune di residenza) di voler acquistare la cittadinanzaentro un anno da tale data.

L'iscrizione tardiva da parte dei genitori all'anagrafecomunale nonpuò pregiudicare il diritto di acquistare la cittadinanza italiana, ove l'interessatodimostri l'effettiva sua presenza nel territorio italiano nel periodoantecedente la regolarizzazione.

La problematica èstata oggetto, peraltro, di una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 80677/2015) che ha accolto il ricorso di unragazzo filippino, nato in Italia nel 1994 ed ivi cresciuto, frequentando lescuole del Paese (dall'asilo al diploma scientifico), cui era stata negata lacittadinanza dal comune meneghino a causa del ritardo con il quale i genitori, stranieri irregolari alla datadella nascita del figlio, avevanodichiarato lo stesso all'anagrafe (cosa avvenuta due anni dopo nel momentoin cui gli stessi avevano ottenuto il permesso di soggiorno).

Il tribunale -richiamando l'art. 33 del d.l. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) che, alfine di evitare che omissioni o ritardi possano causare pregiudizi agli stranieriminori nati, cresciuti e scolasticamente formati in Italia, ha fissato icriteri di applicazione dell'art. 4 della l. n. 91/92 - ha affermato che lasuddetta disposizione consenteall'interessato, nell'ipotesi di inadempimentiimputabili ai genitori o alla P.A., la facoltà di dimostrare, tramite altra documentazione, il possesso dei requisiti per ottenere l'acquisto della cittadinanza.

A ciò si aggiungela circolare del Ministero dell'Internon. 22/2007, opportunamente richiamata dal tribunale, la quale fornendoulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma2, l. n. 91/92, ha disposto che il ritardo nell'iscrizione anagrafica delminore non può considerarsi pregiudizievole ai fini dell'ottenimento dellacittadinanza italiana, quando lo stesso esibisce documentazione idonea a dimostrarela sua presenza nel Paese anche nel periodo che precede la regolarizzazione all'anagrafe(come ad es. certificati medici, attestati di vaccinazione, ecc.).

Marina Crisafi

Data: 25/04/2015 18:30:00
Autore: Domande e Risposte