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La responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.

La disciplina del contratto di vendita di pacchetto turistico, le previsioni del codice del consumo e la convenzione di Montreal in una sentenza del Tribunale di Roma


a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it



Un caso interessante è quello deciso dal Tribunaledi Roma, sezione IX civile, che con sentenza del 20.12.2014 n. 2235 haaffermato la responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.


Il tour operator è stato citato in giudiziodai parenti , in proprio e quali eredi, che chiedevano il risarcimento deidanni patrimoniali e non patrimoniali per la morte dei congiunti avvenuta a causa di unincidente stradale.


Le vittime avevano acquistato un pacchettodi viaggio turistico “tutto compreso” che comprendeva, oltre al soggiorno,anche il famigerato volo interno. Gli attori affermavano pertanto laresponsabilità del tour operator in forza della disciplina sulla vendita delpacchetto turistico contenuta nel Codice del Consumo oppure, in subordine, exart. 2043 del Codice civile per aver scelto un vettore aereo privo deglistandard di sicurezza adeguati.


Il Tour Operator si è costituito ingiudizio eccependo che per l'eventuale risarcimento del danno non eraapplicabile la Convenzione di Montreal ma la legge venezuelana che limital'importo del risarcimento per il caso di morte conseguente a sinistro aereo.


Il Tour Operator è stato autorizzato achiamare in causa il vettore aereo responsabile del sinistro per esseremanlevato ma vi ha successivamente rinunciato per aver incontrato difficoltànell'individuare il recapito.


In diritto occorre fare riferimento alladisciplina sul contratto di vendita di pacchetto turistico. La materia era giàdisciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005) ed è stata recepitaall'interno del Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011).


In particolare, l'art. 93 Codice delConsumo recita che “in caso di mancato oinesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchettoturistico, l'organizzatore (Tour Operator) ed il venditore (agenzia di viaggi)sono tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità, se nonprovano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato daimpossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.L'organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizio è comunque tenutoa risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi”.


L'art. 96 Codice del Consumo stabilisce chel'organizzatore ed il venditore nonrispondono quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabileal consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile oinevitabile o da caso fortuito o forza maggiore”.


Con riguardo alla fattispecie concreta neconsegue che l'incidente aereo è addebitabile al Tour Operator in difetto dellaprova che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità dellaprestazione derivante da causa ad esso non imputabile.


Per quanto attiene la liquidazione deidanni, il Tribunale ha disatteso l'eccezione della parte convenuta secondo cuioccorre applicare la legge venezuelana. Il pacchetto turistico è stato infatti vendutoin Italia e pertanto trova applicazione la normativa italiana. L'art. 94 Codicedel Consumo è chiaro nel dettare che “ ildanno derivante alla persona da inadempimento o inesatta esecuzione delleprestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondole norme stabilite dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materiacosì come recepite nell'ordinamento italiano”.


I limiti risarcitori possono quindi essererinvenuti nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo ed inparticolare nella Convenzione di Montreal del 28.05.1999 che individua dueipotesi esonerative da responsabilità:


1) la prova che il danno non è dovuto anegligenza, fatto illecito, omissione del vettore;


2) la prova che il danno è dovutoesclusivamente a negligenza, fatto illecito, omissione di un terzo.


Logica conseguenza dell'inversione dell'oneredella prova è che i danni da causa ignota ricadono sul vettore ed in forza delrichiamo contenuto nell'art. 94 Codice del Consumo il tour operator che ètenuto a risarcire il danno in quanto è rimasta ignota la causa dell'incidenteaereo.

La liquidazione dei danni morali puòcompiersi ricorrendo alla valutazione equitativa.


Al fine di evitare disparità ditrattamento, il Tribunale di Roma ha adottato un sistema di valori diriferimento volto a garantire la personalizzazione del risarcimento. Inparticolare:


1) il danno è maggiore quanto più stretto èil rapporto tra vittima e superstite;


2) il danno è maggiore quanto minore è l'etàdella vittima e del superstite;


3) il danno è maggiore quanto più stretta èla frequentazione tra vittima e superstite.


Negli importi liquidati a titolo di dannomorale va ricompreso anche il danno esistenziale per evitare duplicazioni dirisarcimento.


Il Giudicante liquida anche il dannobiologico richiesto in proprio dagli attori in quanto dalle risultanze dellaconsulenza tecnica è emersa una compromissione, seppur lieve, delle funzionipsichiche.


Non è invece stato riconosciuto agliattori, in qualità di eredi, il danno biologico sofferto dalle vittime.


Laragione della mancata liquidazione è da rinvenire nell'impossibilità diricostruire le modalità del sinistro aereo e conseguentementenell'impossibilità di sostenere se tra l'incidente ed il decesso sia trascorsoun apprezzabile lasso di tempo tale da poter affermare che le vittime abbianosofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica.


Il Tribunale riconosce anche il dannopatrimoniale consistente nelle spese sostenute per ricerche, indagini, viaggi.


Avv. Cristina Bassignana

Data: 23/04/2015 11:00:00
Autore: Cristina Bassignana