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Condominio: valida la nuova ripartizione delle spese solo se posta all'ordine del giorno

La nuova tabella di ripartizione delle spese condominiali può essere deliberata soltanto se posta all'ordine del giorno


di Marina Crisafi - L'approvazionedella nuova tabella di ripartizione delle spese condominiali è valida soltantose posta all'ordine del giornodall'assemblea, poiché tutti i condomini devono essere preventivamenteinformati dell'oggetto della deliberazione.

Lo ha specificatoil Tribunale di Trento, con la recente sentenza n. 1087/2014 accogliendo l'impugnazione di due condomini avverso ladelibera dell'assemblea condominiale con la quale era stata approvata, dopo lemodifiche apportate dall'amministratore sulla base di criteri individuatidall'assemblea precedente, la nuova tabelladi ripartizione delle spese senza risultare all'ordine del giorno.

Per il Tribunalele doglianze dei condomini sono senz'altro fondate, poiché per la validità dell'approvazionedella nuova tabella tutti i condomini, exart. 1105, terzo comma, c.c., dovevano essere preventivamente informatidell'oggetto della deliberazione assembleare che quindi doveva essere posta all'ordinedel giorno. Ai fini della sua validità, ha puntualizzato inoltre il Tribunalerichiamando la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 21449/2010), l'ordine del giorno deve elencarespecificamente, “sia pure in modo nonanalitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, si da consentire aciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e dipoter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia allaopportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimentida sottoporre ai partecipanti”, mentrel'incompletezza dello stesso determinal'annullabilità della delibera condominiale (Cass. n. 143/2004).

Né può avererilievo, ha concluso il Tribunale, che la nuova tabella di ripartizione dellespese si limitasse ad approvare quanto già deciso nella precedente assemblea,giacché nella stessa erano stati soltanto individuatii criteri da adottare per la modificazione dei millesimali i quali poi,come avvenuto, sarebbero serviti a predisporrele nuove tabelle da approvare definitivamente nella convocata assemblea, dellaquale, altrimenti, accogliendo le tesi del condominio, non ci sarebbe stato alcun bisogno. Su quest'assunto pertanto, ilgiudice ha accolto il ricorso dei condomini e annullato la deliberacondominiale sul punto.

Data: 14/04/2015 10:30:00
Autore: Marina Crisafi