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Cartelle Equitalia: valida la notifica tramite raccomandata A/R

Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 5898 del 24 marzo 2015


di Marina Crisafi - Le cartelle Equitalia notificate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano diapposita relata di notifica. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n.5898 del 24 marzo scorso, accogliendo il ricorso della società diriscossione avverso la sentenza del giudice di pace di Nuoro che avevadichiarato la nullità della cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamentodi una contravvenzione al codice stradale notificata da Equitalia Sardegna adun contribuente mediante raccomandata senzala relata di notifica, in violazione degli artt. 137 e segg. cc.

La società ricorreva inCassazione lamentando la violazione o falsa applicazione delle norme didiritto, posto che in virtù di quanto disposto dall'art. 26 del d.p.r. n.602/1973 la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi valida anche seeffettuata mediante raccomandata a/r, inplico chiuso, da considerarsi avvenuta “nelladata indicata nell'avviso ricevimento” e che, in ogni caso, eventuali irregolarità sono da ritenersi sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con il raggiungimento dello scopodell'atto.

Per la seconda sezionecivile, la doglianza è fondata.

Richiamandol'insegnamento delle sezioni unite (Cass. n. 19854/2004), i giudici delPalazzaccio hanno spiegato che “in temadi notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono esserenotificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt.137 e segg. c.p.c. e, quindi, l'art. 160 c.p.c. che, attraverso il rinvio aldisposto dell'art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa ‘maiessere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato'”,ovvero quando il destinatario, comenel caso di specie, ha avuto completanotizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa,avendo peraltro proposto tempestivo ricorso senza alcun pregiudizio del dirittoalla difesa.

Quanto allanotificazione a mezzo del servizio postale, hanno confermato i giudici dilegittimità accogliendo il ricorso sul punto, la cartella esattoriale per lariscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere notificata “anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso diricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata dì notifica,rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all'art. 26 del d.p.r. n.602/1973, che prescrive tale l'onere per l'esattore di conservare per cinqueanni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica ol'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta”.

Data: 08/04/2015 12:30:00
Autore: Marina Crisafi