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Dipendente salva i documenti di lavoro come file di “mer…a”: condotta disdicevole ma licenziamento illegittimo

In allegato la sentenza della Cassazione (n. 5878 del 24 marzo 2015) che ha 'salvato' dalla perdita del lavoro l'impiegata di una cooperativa


di Marina Crisafi - È esagerata la sanzione del licenziamentoper il dipendente che salva i documenti dilavoro sul pc con parole volgari.

Così la Cassazione (con sentenza n. 5878 del 24 marzo 2015) ha “salvato” dalla perdita del lavoro l'impiegata di una cooperativa che avevapensato bene di salvare sul computer dell'ufficio i file chiamandoli “me…a” e “nuova me…a” e per questo era statolicenziata per giusta causa.

La vicendaapprodava in tribunale e la sanzione veniva convalidata dal giudice di primogrado, ma in appello la decisione del datore di lavoro veniva ritenutasproporzionata, in quanto pur qualificando come censurabile la condotta delladipendente, la stessa non poteva costituireun'infrazione talmente grave della disciplina lavorativa tanto da ledere irreparabilmente il rapportofiduciario alla base del contratto, né evidenziava insubordinazione odisprezzo verso il decoro e l'immagine aziendale come evidenziato dal datore dilavoro.

Per fortuna della dipendente, la tesi d'appello è stataabbracciata anche dalla Suprema Corte.

Concordando conla decisione di merito, la Cassazione, infatti, ha preliminarmente osservatoche il licenziamento per giusta causa deve conseguire ad un fatto preciso taleda non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Orbene,nel caso di specie, la condotta della donna, hanno affermato gli Ermellini, ècertamente “disdicevole e passibile disanzione disciplinare”, ma non tanto daconfigurare gli “estremi dell'insubordinazione” né quelli di una inottemperanzadelle mansioni ad essa affidate, ed in ogni caso non idonea “a ledere concretamente l'immagine” della societàdatrice di lavoro.

Data: 27/03/2015 08:10:00
Autore: Marina Crisafi