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Albergo trasformato in casa “chiusa”? Cassazione: Guai penali e civili per il conduttore

Aldilà dei possibili profili penali, l'esercizio del meretricio all'interno di un immobile in locazione rileva anche sul piano civilistico per il deprezzamento subito dal bene


di Marina Crisafi - Aldilà dei possibili profili penali, l'esercizio del meretricio all'interno di un immobiledato in locazione rileva anche sul piano civilistico a seguito del deprezzamento subito dal bene e legittimail proprietario non solo alla risoluzionedel contratto per grave inadempimento del conduttore, che ha abusato dellacosa locata, ma anche alla richiesta del risarcimentodei danni morali ed economici.

Così ha stabilito la Cassazione,con sentenza n. 5473/2015 depositataieri, pronunciandosi in una vicenda riguardante un albergo fiorentino trasformato da due coniugi (conduttori) in una casa chiusa.

La questione, era balzata qualche tempo fa anche agli onori della cronaca,e l'albergo era stato chiuso dallaquestura di Firenze a seguito di un blitz che aveva colto la coppia inflagranza di reato rinviandola a giudizio ai sensi degli artt. 3, nn. 3 e 8, e4, n. 7 della l. n. 75/1958.

Ma oltre alle sanzioni penali e alla multa, il fatto rileva anche sotto ilprofilo civilistico, per cui i giudici hanno ritenuto che la condotta dei dueconiugi integrasse una violazione dell'art.1587 c.c. che disciplina le obbligazioni del conduttore, e, pertanto, che entrambi- non avendo osservato gli obblighi della “diligenza del buon padre di famiglia”nell'uso dell'immobile locato, avendo leso l'interesse del proprietario alvalore locativo della cosa e aver “abusato” della stessa modificandone lo stato(trasformandola da albergo in casa d'appuntamenti) - fossero tenuti a pagare i pregiudizi morali ed economici arrecati alproprietario.

La coppia ovviamente non ci sta e impugna la decisione della Corte d'Appellodi Firenze innanzi alla Cassazione.

Ma i giudici di piazza Cavourrispondono “picche” e confermano la decisione di merito.

Secondo il Palazzaccio, infatti, correttamente il giudice d'appello ha valutatoche la “grave condotta del conduttore,contraria alla morale e al buon costume, non soltanto aveva leso i concreti interessi del locatorederivanti dalla violazione dell'obbligo della conservazione dell'uso, lecito,della cosa locata”, ma aveva altresì “alteratol'equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore stessoper il degrado morale ed economico dell'immobile, con conseguente gravità dell'inadempimentodel conduttore in ordine al relativo obbligo e legittimità della declaratoria di risoluzione giudiziale delcontratto locatizio”.

Data: 21/03/2015 08:36:00
Autore: Marina Crisafi