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Il ricorso contro le cartelle Equitalia dopo la sentenza che dichiara nulli gli atti firmati da dirigenti senza concorso

In allegato il fac-simile di ricorso contro gli atti firmati dai dirigenti di fiducia.


A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015 che ha dichiarato l'illegittimità delle norme relative alle nominesenza concorso pubblico della stragrande maggioranza dei dirigenti (circa 767)dell'Agenzia delle Entrate (Vedi “Corte costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delleEntrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da 'dirigenti difiducia' - di Floriana Baldino”), oltre al subbuglio scatenato nell'ambitoorganizzativo degli uffici in questione, l'effetto più sconvolgente riguarda lecentinaia di migliaia di atti (cartelle, provvedimenti, indicazioni, ecc.)firmati dagli stessi soggetti negli ultimi anni, i quali, in virtùdell'affermata carenza di potere, dovrebbero essere, del pari, illegittimi.

Di conseguenza, chiunque abbia in corso delle proceduredi assolvimento dei debiti con Equitalia, sulla base di cartelle emesse invirtù di avviso di accertamento sottoscritto da soggetto carente del relativopotere dirigenziale, potrà avanzare legittimamente ricorso per far dichiararel'inesistenza dell'atto impositivo, in relazione all'art. 42, comma 1, dpr600/1973 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000.

È ovvio che la sanzione dell'inesistenza (la qualepotrebbe anche essere dichiarata d'ufficio) potrà essere invocata soltanto perle cartelle Equitalia che siano una diretta conseguenza degli atti impositividell'Agenzia stessa, sottoscritti dai dirigenti dichiarati illegittimi.

Di seguito, una formula che potrà essere utilizzata peril ricorso, da presentare in Commissione Tributaria, avverso la cartellaEquitalia attraverso il quale eccepire il difetto di potere del dirigentedell'Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto l'atto impositivo e fardichiarare l'inesistenza dello stesso.


Ricorso avverso cartellaEquitalia per carenza di poteri del dirigente che ha sottoscritto l'atto

Alla Commissione Tributariaprovinciale di__________

RICORSO AVVERSO CARTELLA DIPAGAMENTO

Il sig./la sig.ra______________nato/a a _________________il_________ eresidente in ___________________ cod. fisc._____________________(OPPURE LA SOCIETà_______ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTEPRO-TEMPORE, CON SEDE IN_____________) elettivamentedomiciliato/a in__________________ via__________________presso lo studio dell'Avv.________________,telefax__________; pec___________________che lo/la rappresenta e difende inforza di procura in calce al presente atto, presso cui dichiara di volerricevere ogni comunicazione o notifica; propone

RICORSO

avverso la cartella di pagamento n._____________,notificata il _______________da Equitalia Spa, quale Agente per la Riscossioneper la Provincia di _____________ e contestuale istanza di sospensione (ex art.47 d.lgs. n. 546/1992)

NEI CONFRONTI


- dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di_____________ in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede invia_____________;

- di Equitalia S.p.a.,quale agente della riscossione di________, in persona del legale rappresentantepro-tempore, con sede in via _______________

PREMESSO CHE:

in data____________________, al ricorrente veniva notificata daEquitalia S.p.A., agente per la riscossione della provincia di__________, lacartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate n. ___________________relativa all'asseritomancato pagamento dell'imposta_______________________ (INSERIRE L'OGGETTO DELLA CARTELLA) oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni einteressi con cui Equitalia, agente per la riscossione della provincia di____________ gli intimava di pagare la somma di euro________;

Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, dichiaradi spiegare formale opposizione avverso la cartella di pagamento sopramenzionata,in ragione dell'inesistenza giuridica dell'atto impositivo (avviso diaccertamento del._________n.____________) prodromico alla stessa per violazionedegli artt. 42, 1° comma, d.p.r. n. 600/1973 e 7 della l. n. 212/2000, percarenza del potere dirigenziale del delegante ovvero di chi ha sottoscrittol'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.

A seguitodella sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge26 aprile 2012, n. 44); dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre2013, n. 150 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge27 febbraio 2014, n. 15), nonché dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31dicembre 2014, n. 192, le norme che consentivano all'Agenzia delle Entrate dicoprire le posizioni dirigenziali vacanti mediante il ricorso a contrattiindividuali di lavoro a termine con funzionari interni sono state dichiarate illegittime.

Ne consegue che la nomina a dirigente del Dott. ___________ che ha firmatol'atto prodromico alla cartella esattoriale deve ritenersi illegittima, inquanto incaricato di funzioni dirigenziali e non nominato in seguito a concorsopubblico, come risulta dall'istanza di accesso agli atti effettuata dallostesso ricorrente e allegata al presente ricorso, per cui lo stesso era privodei poteri necessari per poter rappresentare, con riferimento all'atto suddetto,l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base della carenza di qualifica e di potere del soggetto che l'hasottoscritto, l'atto prodromico è, dunque, inesistente e la sua inesistenzacomporta di conseguenza anche l'inesistenza della cartella esattorialeimpugnata.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, come sopra rappresentato edifeso,

C H I E D E

a codesta Commissione Tributaria Provinciale, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per imotivi sopra esposti:

- di dichiarare l'inesistenza della cartella di pagamento soprariportata per violazione degli artt. 42, 1° comma, d.p.r. n. 600/1973 e 7 dellal. n. 212/2000, per carenza del potere dirigenziale del soggetto che hasottoscritto il prodromico avviso di pagamento;

-di dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. 546/92, ricorrendone ipresupposti di legge, la sospensione dell' atto impugnato, atteso cheun'eventuale prosecuzione dell'azione di riscossione comporterebbe pregiudizioeconomico per il ricorrente;

-di disporre la trattazione della controversia in pubblica udienza aisensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 546/92.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Il sottoscritto procuratore, ai sensidell'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni,dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro____________

Si allegano in copia:

- la cartella esattoriale impugnata;

- l'istanza di accesso agli atti;

- la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale

Luogo e data______ Avvocato_______

______________________

Data: 20/03/2015 09:40:00
Autore: Marina Crisafi