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ARRUOLAMENTO - TAR LAZIO 2719/2014 - Giudizio di inidoneità - Masse adipose e masse muscolari

ARRUOLAMENTO - TAR LAZIO 2719/2014 - Giudizio di inidoneità - Masse adipose e masse muscolari


di Paolo M. Storani - Il Prof. Avv. Ciro Centore è un insigne amministrativista ed un assiduo visitatore di LIA Law In Action, ove pubblica le sue graditissime chicche in una materia che agli occhi dei più è arcana ed oscura. Ciro ha il raro dono di renderla comprensibile e persino piacevole.In suo onore proporrò di corredare l'articolo con una fotina della Scuola militare della Nunziatella di Napoli, fondata il 18 novembre 1787 come Reale Accademia Militare. Scherzi a parte, Ciro da Caserta va sempre al centro della problematica con la dote di afferrare nelle sentenze quelle che possono essere d'ausilio per arrivare al cuore della questione. Buona lettura a tutti, quindi, e non solo agli interessati dalla tematica!

""IlTAR Lazio, con la sentenza n. 2719/2014, Sez. I bis (Silvestri,Presidente, D'Angelo Consigliere, Rizzetto, Estensore) ha fatto “ilpunto” in ordine ad una vicenda correlata al giudizio di“inidoneità” espresso, a danno e carico di un giovane che avevapartecipato al bando di arruolamento, come volontario in ferma breveannuale e che era stato escluso, dalla relativa ammissione, sulpresupposto secondo cui non godesse dei requisiti fisici stabilitidal DPR 90/2010 e dalla Direttiva del Ministero della Difesa,5/12/2005.

Lasentenza è interessante perché, per la prima volta, si chiarisce,riandando al menzionato DPR, quali siano le cosiddette “disarmoniesomatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante” chedeterminano questa esclusione.

Secondo la Magistratura amministrativa le imperfezioni e le infermità si rapportano ai caratteri“esteriori” dell'interessato e in particolar modo alla “consistenza delle masse adipose e loro distribuzione, nonché, tantoper esemplificare, al perimetro addominale”, il tutto, in altreparole, indicative di “obesità” o comunque di “fisico nonadatto a sopportare l'impegno del servizio militare”.

Insentenza e con il richiamo alla Direttiva 5/12/2005 sono i fissati iparametri e i criteri per la valutazione della costituzione somatica, statura, peso corporeo, dal cui rapporto scaturisce, con l'applicazionedi una formula matematica, l'indice di massa corporea e da qui ilcosiddetto IMC.

Si tratta di elementi tecnici non discrezionali,soggiunge il TAR, ma vincola la stessa Commissione Militare edesaminatrice che ne prende atto e li applica “doverosamente”senza alcun giudizio e valutazione di carattere discrezionale,sicché, a fronte di tanto, l'Amministrazione (Ministero dellaDifesa) e le varie Commissioni Mediche sono vincolate e non hannoalternative e valutazioni, si ripete, di carattere tecnicodiscrezionale.

Sempreil TAR soggiunge, ancora, che “l'unica possibilità per evitarela esclusione” dal bando, per inidoneità, rapportata a quantodetto, si ha quando “l'eccesso ponderale” sia ascrivibile “amassa muscolare”, anzichè a grasso corporeo.

Nel caso di specietale ipotesi è stata esclusa sulla base della osservazione delladistribuzione e localizzazione delle masse adipose, oltre che delrapporto girovita/torace, che costituiscono “indici” perl'eccesso di peso derivante da massa grassa da quello dipendente daipertrofia muscolare.

Questo giudizio clinico è determinativo per lainidoneità, così come riscontrata, per il particolare soggettoricorrente e determina il rigetto di ogni rivendica in sede divertenza giudiziaria.

La sentenza, si ripete, è interessante perchèconsente, dalla lettura della stessa, di identificare gli elementitecnico – clinici ai quali riandare per verificare se il giudizio diidoneità o inidoneità è corretto o meno e se, quindi, vale “lapena” di affrontare una causa innanzi al TAR.""

Autore: Prof. Avv. Ciro Centore


Data: 17/03/2015 15:30:00
Autore: Law In Action - di P. Storani