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Cassazione: la casa va venduta con il posto auto condominiale

La vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso del posto auto condominiale è illegittima e può comportare la nullità dello stesso contratto


di Marina Crisafi - La vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso delposto auto condominiale è illegittima e può comportare la nullità dellostesso contratto. Lo ha chiarito la Cassazionecon la sentenza n. 4733 depositata ieriin una vicenda relativa alla compravendita di un appartamento posto nellaperiferia di Roma, nella quale il venditore aveva alienato solo l'immobilemantenendo il diritto d'uso del parcheggio condominiale giacchè connesso ad unaveranda abusiva ubicata nello stesso edificio.

I coniugiacquirenti, invece, dando per scontato che insieme all'appartamento andavaabbinato anche il beneficio del posto auto numerato in condominio, contro ladecisione del giudice d'appello, adivanola Cassazione.

E a ben vedere, perchéla Corte ha confermato la loro tesi.

“Bacchettando” la Corte d'Appello di Roma,che aveva dato ragione al venditore senza tenere conto della natura del dirittoall'uso e al godimento del posto auto condominiale e soprattutto ritenendo “irrilevante”la natura abusiva del vincolo di pertinenza dallo stesso creato, i giudicidella S.C. hanno annullato la sentenza.

Secondo laCassazione, infatti, la normativa di riferimento (l'art. 41-sexies della l. n. 1150/1942), disponendo la dotazione diparcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l'1 settembre 1967, pone un vincolo di destinazione obbligatoriotra la cubatura totale dell'edificio e gli spazidestinati a parcheggio, facendo sorgere in tal modo un diritto reale d'uso sugli stessi a favore di tutti condomini.

Sbagliando,pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto legittima la riserva operata dall'alienante sul parcheggio condominiale, unavolta acclarata che la stessa era legata all'unità immobiliare abusiva (laveranda) realizzata ex post.

In tal modo,infatti, “mediante l'alterazione delprecedente standard urbanistico”, cioè del rapporto tra la superficie diparcheggio e i metri cubi di costruzione, risultavaeluso, in danno del diritto degli acquirenti dell'immobile di fruire anchedel posto auto sotto forma di diritto reale d'uso, lo stesso vincolo di destinazione imposto dalla normativa. Su quest'assunto,pertanto, la s.C. ha cassato la sentenza con rinvio.

Data: 11/03/2015 18:00:00
Autore: Marina Crisafi