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Voto di scambio: dal 20 marzo 2015 niente più “sconti” ai condannati

In vigore dal 20 marzo 2015 la legge che nega l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per il reato di voto di scambio politico-mafioso


di Marina Crisafi – Entrerà in vigore il 20 marzo prossimo la legge che nega l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per il reato di voto di scambio politico-mafioso.

Il provvedimento, ormai atteso da giorni, dopo l'approvazione definitiva della Commissione Giustizia della Camera del 12 febbraio scorso, è stato pubblicato, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo e diventerà operativo 15 giorni dopo.

Per effetto della legge n. 19/2015 (che modifica il testo dell'art. 4-bis, comma 1, della l. n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario), quindi, i detenuti per il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. non potranno più accedere al lavoro esterno, non avranno diritto ai permessi premio né alle misure alternative, come la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova.

La nuova legge, inoltre, attraverso la modifica dell'art. 51, comma 3-bis del c.p.p., attribuisce alla procura distrettuale antimafia le funzioni di pm nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado.

La novella legislativa, tesa ad inasprire il trattamento processuale e penitenziario dei detenuti ex art. 416-ter c.p., completa il quadro di riforma del reato di voto di scambio, delineato dalla l. n. 62/2014 che ha ampliato la gamma delle condotte incriminate (includendovi anche le promesse o l'erogazione “di altre utilità”) e modificato la cornice sanzionatoria.

Data: 08/03/2015 16:30:00
Autore: Marina Crisafi