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Cassazione: basta una delibera condominiale senza maggioranza qualificata per chiudere un'area di accesso con dei cancelli

L'assemblea dei condomini voleva impedire l'ingresso a terzi estranei e regolamentare al meglio il transito pedonale e veicolare


Dott. Emanuele Mascolo - Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 3509 del 23 febbraio 2015 si riferisce a un contenzioso condominiale insorto in relazione a una delibera assembleare che aveva deciso di chiudere l'area di accesso al fabbricato con dei cancelli, al fine di impedire l'ingresso a terzi estranei e regolamentare al meglio il transito pedonale e veicolare.

Con la sentenza in commento la Corte in prima analisi ha voluto chiarire la distinzione tra innovazioni e modificazioni d'uso delle parti comuni, ricordando che per innovazioni devono intendersi "quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni" e che per innovazione vietata ex articolo 1120 del codice civile deve intendersi "quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni."

Per queste ragioni l'installazione di cancelli all'ingresso del condominio, uno per il transito pedonale e uno per il passaggio veicolare, non rientra nel novero delle innovazioni ex articolo 1120 c.c., non comportando il mutamento della destinazione delle parti comuni.
Anzi, fa notare la Suprema Corte, tali opere consentono un uso migliorativo, della cosa comune "impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio."

Tale decisione dunque, spiega la Corte di Cassazione, rientra tra i poteri deliberativi dell'assemblea condominiale, riguardando l'uso della cosa comune e, ai fini della validità della delibera, non è richiesta nemmeno la "maggioranza qualificata ovvero l'unanimità dei consensi", poichè trattasi, nel caso de quo, di regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli."
Data: 07/03/2015 17:50:00
Autore: Emanuele Mascolo