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Se l'avvocato si 'astiene' l'udienza camerale va rinviata. Per la Cassazione è un diritto di libertà

L'astensione dalle udienze non è legittimo impedimento ma è pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà


di Marina Crisafi - L'astensione dell'avvocato dalle udienzenon è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento ma è unesercizio di un diritto di libertàche, laddove posto in essere nel rispetto dei limiti di legge e delle fontisecondarie, “impone il rinvio anchedell'udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in manieraunivoca la volontà di partecipare ad essa”.

Lo ha stabilitola quarta sezione penale della Cassazione,con sentenza n. 8525 del 25 febbraioscorso, accogliendo il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d'Appello diVenezia per il reato di trasporto e detenzione a fini di spaccio di ingentiquantitativi di sostanze stupefacenti, giacchè il giudice d'appello aveva“illegittimamente disatteso” la richiestadi rinvio dell'udienza di discussione in camera di consiglio formulata dalproprio difensore in considerazione dell'adesionedi quest'ultimo all'astensione collettiva proclamata dall'Unione dellecamere penali.

Per i giudici delPalazzaccio, richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza in materia(cfr. Cass., SS.UU. n. 40187/2014), “l'adesionedel difensore all'astensione dalle udienze proclamata in sede collettivacostituisce l'esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito,il cui bilanciamento, rispetto alla concorrente incidenza di altri principi ovalori di rilievo costituzionale, è stato realizzato in via generale secondo leindicazioni della sentenza n. 171 del1996 della Corte costituzionale; dal legislatorecon la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste”.

Il compito diaccertare se l'adesione dell'avvocato all'astensione sia avvenuta nel rispettodelle regole fissate dalle fonti primarie e secondarie, hanno continuato gliErmellini, spetta al giudice, ilquale, ove l'esercizio di siffatto diritto sia stato esercitato correttamente,è tenuto al rinvio dell'udienza camerale alla quale il difensore abbiamanifestato di voler partecipare.

Pertanto, nelcaso di specie, avendo la corte territoriale disatteso l'istanza di rinviosulla base di considerazioni giuridiche del tutto estranee ai principi testérichiamati, la S.C. ha dichiarato nullol'intero giudizio d'appello in quanto “illegittimamentecelebrato” in assenza del difensore avente diritto a parteciparvi.

Data: 28/02/2015 09:30:00
Autore: Marina Crisafi