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Ddl Concorrenza: ecco gli atti che passeranno dai notai agli avvocati

chi deve vendere un box, acquistare un negozio o formalizzare la donazione di un terreno potrà recarsi dall'avvocato


di Marina Crisafi - Per chi deve vendere un box, acquistare un negozio oformalizzare la donazione di un terreno,di un ufficio o di un capannone industriale non sarà più necessario ricorrereal notaio ma potrà recarsi tranquillamente da un avvocato.

La novità, prevista dal disegno di legge sulla concorrenzaapprovato il 20 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri (leggi l'articolo “DdlConcorrenza: le liberalizzazioni del Governo spiegate in 10 punti”),non è di poco conto se si considera la varietà e la frequenza dei passaggi diproprietà, a qualsiasi titolo, che riguardano gli immobili ad uso non abitativo,tanto da scatenare l'ira dell'interacategoria dei notai che già paventano pericoli di abusi e frodi qualeconseguenza dell'eliminazione del controllo preventivo di legalità da parte diun pubblico ufficiale (leggi l'articolo del Fatto Quotidiano “Ddl Concorrenza, laprotesta dei notai: “Rischi di abusi e frodi per fasce deboli”).

Ma tant'è. Se il disegno dilegge dovesse superare “indenne” l'iter parlamentare, qualsiasi atto odichiarazione, avente ad oggetto la cessione o la donazione o comunque lacostituzione o la modificazione di diritti sui beni immobili ad uso non abitativo non sarà più un'esclusiva delnotariato ma potrà essere stipulato, mediante scrittura privata autenticata, in uno studio legale.

Unico limite è quello delvalore catastale degli immobili oggetto dei diritti trasferiti che non potràessere superiore a 100mila euro.

Per poter adempiere allanuova “incombenza” gli avvocati dovranno essere dotati di una polizza assicurativa con un massimalepari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

Tutta la documentazionenecessaria per la redazione degli atti e delle dichiarazioni (visureipotecarie, catastali, ecc.) sarà a carico della parte acquirente, donataria omutuataria, mentre le operazioni di autentica dovranno essere effettuate gratuitamentedagli avvocati, salva la possibilità di vedersi rimborsate le speseeventualmente sostenute.

Ma non solo.

Il ddl, nell'otticadella semplificazione, sposta nel calderone delle attività degli avvocati anchegli atti riguardanti la costituzionedelle società a responsabilità limitata.

Di fatto, tali attipotranno essere redatti anche tramite scritturaprivata e, dunque, anche direttamente dalle parti coinvolte, ma nulla vietache le stesse possano richiedere l'aiuto di un professionista per l'adempimentodelle formalità.

Idem per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento dellequote sociali delle srl e per gli atti, denunzie e comunicazioniper le quali non è previsto (dalla legge o dal codice civile) l'obbligo dell'attopubblico o della scrittura privata autenticata, che dovranno esseresottoscritti digitalmente dalle stesseparti, le quali potranno ben avvalersidell'assistenza di intermediari, conferendo il potere di rappresentanza,sia ad associazioni datoriali e sindacali che ad agenzie d'affari o a soggettiaccreditati presso la Camera di Commercio che, naturalmente, agli avvocati.

Vedi: Ddl Concorrenza: le liberalizzazioni del Governo spiegate in 10 punti

Data: 26/02/2015 19:00:00
Autore: Marina Crisafi