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Anche se la porta è in pessimo stato, forzarla è furto aggravato



Nel reato di furto, nonvale ad escludere l'aggravante il fatto che il ladro per introdursi in unnegozio abbia forzato una porta d'ingresso già danneggiata, perché in ogni casola stessa ha la funzione di difesa della proprietà privata e pertanto non puòessere ulteriormente manomessa.

Lo ha affermato la Cortedi Cassazione, quinta sezionepenale, con sentenza n. 6762 del 16febbraio scorso, confermando la condanna di un uomo per il reato di furtoaggravato commesso introducendosi all'interno di un negozio, dopo aver forzatola porta d'ingresso.

Inutili le doglianze dell'imputatosulla mancata applicazione delle attenuanti e il riconoscimento dell'aggravantedell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., nonostante la porta di ingresso del negoziofosse in pessimo stato e presentasse già segni di precedenti forzature.

Per la Cassazione,infatti, l'aggravante della violenzasulle cose sussiste comunque quando “ilsoggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando la rottura, ilguasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandoneil mutamento di destinazione”. Ciò è avvenuto nel caso di specie, secondo igiudici della S.C., in cui il ladro per entrare nel negozio ha forzato laporta, determinando un ulteriore danneggiamento. Pertanto, ha concluso laCassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, non può avere nessun rilievo “ilfatto che si trattasse di porta inpessimo stato, perché anche una porta siffatta costituisce difesa della proprietà e non deve subire manomissioni che ne compromettano, ancor più, lafunzione”.

Data: 20/02/2015 19:00:00
Autore: Marina Crisafi