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La Cassazione detta le regole per i "bisogni" dei cani

A salvare il proprietario, dopo ben cinque anni e tre gradi di giudizio, secondo la sentenza n. 7082 del 18 febbraio scorso, è stata una mera bottiglietta d'acqua


di Marina Crisafi - Certo non si può insegnare ad un canead avere rispetto per l'arte o per un immobile storico di pregio, né telecomandarlonel momento in cui deve fare i suoi bisogni.Si sa, infatti, che quando scappa scappa. Però è possibile usare i dovutiaccorgimenti per limitare i danni. A diffondere queste “perle di saggezza” è la seconda sezione penale della Cassazione, annullando la condanna delproprietario di un cane per “imbrattamento” in quanto “colpevole” di aver fattola pipì sulla facciata di un antico palazzogentilizio fiorentino, posto sotto l'egida delle Belle Arti.

A salvare il proprietario, dopo ben cinque anni e tre gradi di giudizio, secondola sentenza n. 7082 del 18 febbraioscorso, è stata una mera bottiglietta d'acqua,con la quale è stato prontamente lavato il “misfatto”, valevole ad escludere il dolo anche generico checaratterizza il reato ex art. 639, comma2, c.p., giacché l'azione riparatrice provava la mancanza della volontà diarrecare danno.

Ma, la Cassazione prendendo atto che il problema sottoposto alla suaattenzione “coinvolge interessi diffusinella vita quotidiana”, ha colto l'occasione per stilare una sorta di vademecum per contenere, nei limiti delpossibile, le necessità fisiologiche degliamici a quattro zampe.

I giudici del Palazzaccio, infatti, con la comprensione e la consapevolezzadettati dalla comune esperienza, hanno affermato che per quanto sia concreta lapossibilità che un animale, quantunqueben educato, si abbandoni ai propri istinti non certo “orientabili o sopprimibili”sfogando i bisogni sulla pubblica viacol rischio di sporcare beni di proprietà pubblica o privata, e che, per quantosia naturale che i cani non possono certo esplicare le proprie necessità alchiuso o che siano sempre predisposti dalle autorità locali luoghi appositi (ammessoe non concesso che il cane non decida di “farla” prima di arrivare al postodeputato ad hoc), il proprietario ècomunque tenuto ad agire per limitare il più possibile i danni.

Così, il padrone del cane dovrà: porre in essere un'attenta vigilanza sui comportamenti del proprio animale;limitarne la libertà di movimento, tenendolo al guinzaglio; cercare di farlodesistere (ove possibile) dall'azione; e, se proprio, ciò non è possibile,una volta che il bisogno è stato fatto, cercaredi riparare lavandolo con una bottiglietta d'acqua.

Dunque, proprietari di tutto il mondo, d'ora inpoi, per evitare una condanna per “deturpamento e imbrattamento di cosealtrui” oltre a buste, palette e guinzaglio, basta attrezzarsi con unabottiglietta d'acqua e soprattutto con una buona dose di civiltà.

Data: 20/02/2015 19:30:00
Autore: Marina Crisafi