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Voluntary disclosure: le Entrate danno il via libera a modelli e software per la procedura

Le richieste possono essere attivate, fino al 30 settembre 2015


È tutto pronto per l'adesione alla voluntary disclosure: lo fa saperel'Agenzia delle Entrate che ha messoa punto modelli, istruzioni, format perla relazione di accompagnamento especifiche tecniche, a disposizione degli utenti sul sito.

La versione finale delmodulo per la richiesta di adesione volontaria alla procedura collaborativa introdottacon la legge n. 186/2014, corredata delle relative istruzioni che illustrano lemodalità per regolarizzare le attività (importi, beni, ecc.) detenute all'esteroe non dichiarate al fisco italiano, è stata licenziata nei giorni scorsi daldirettore dell'Agenzia Rossella Orlandi, recependo (in parte) le osservazioniespresse dagli operatori del settore.

Le richieste possonoessere attivate, fino al 30 settembre2015, da tutti i contribuenti che detengono attività, denaro o beni all'esteronon dichiarati e che intendono sanare leviolazioni commesse prima del 30 settembre 2014, al fine di beneficiaredelle significative riduzioni delle sanzioni per gli illeciti fiscali e dellanon punibilità prevista per i reati tributari.

Il modello di richiesta diaccesso alla procedura, secondo le istruzioni delle Entrate, va presentato esclusivamente per viatelematica personalmente o tramite i soggetti incaricati (e anche da tuttii professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, ivi compresigliavvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili).

La domanda deve indicare nello specifico: la tipologia dicollaborazione richiesta (nazionale o internazionale); i dati del contribuenteche la presenta; i soggetti che sono in qualche modo collegati con le attivitànon dichiarate; l'opzione (laddove possibile), per il c.d. “metodo forfettario”per il calcolo dei rendimenti delle attività estere; il valore complessivodelle attività in relazione a ciascun periodo d'imposta e al Paese in cui lestesse sono detenute; gli eventuali apporti di capitale per l'acquisto o l'incrementodell'attività; il luogo in cui le attività sono detenute al momento dellapresentazione dell'istanza; i maggiori imponibili, ai fini delle diverseimposte, con riferimento alle attività oggetto dell'emersione.
Unavolta presentata l'istanza, entro 30giorni si dovrà depositare (a mezzo pec) la documentazione necessaria e la relazione tecnica di accompagnamento,strutturata nei sette punti richiesti e compilata sia nella parte introduttiva,che contiene un prospetto riconciliativo tra la documentazione e le dichiarazionieffettuate, sia nella parte di dettaglio, relativa alle informazioni suisoggetti collegati e sulle attività estere e dei proventi derivanti dalla loroutilizzazione.

Il provvedimento delleEntrate rappresenta, dunque, la primadelle indicazioni operative relative alla procedura di emersione volontariache, seppur in vigore da gennaio, staentrando solo ora nel vivo.

Ancora, tuttavia, molticontribuenti prima di aderire alla procedura attendono i chiarimenti tecnici della circolare interpretativa e larisoluzione di alcuni dei nodi dasciogliere, tra cui, innanzitutto, la questionedel raddoppio o meno dei termini di accertamento (quinquennali o decennali)per i Paesi della Black List che hanno sottoscritto accordi con l'Italia, chedipende dall'approvazione dell'emendamentocontenuto nel decreto Milleproroghe (leggi l'articolo “Voluntarydisclosure: nel Milleproroghe sanzioni ridotte per i paesi Black List con accordi”).

Permaggior informazioni, collegarsi all'apposita sezione del sito dell'Agenzia delleEntrate


Inallegato il fac-simile per l'accesso alla procedura volontaria

Data: 19/02/2015 20:00:00
Autore: Marina Crisafi