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Avvocati: in regola con la cassa e l'ordine altrimenti cancellati!

Sono gli ultimi due requisiti richiesti agli avvocati dallo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Giustizia nei giorni scorsi


Essere in regola con i pagamenti alla cassaforense e all'ordine, a pena di cancellazione dall'albo.

Sono gli ultimi duerequisiti richiesti agli avvocati dallo schema di regolamento predisposto dalMinistero della Giustizia nei giorni scorsi e attualmente al vaglio del Cnf peril dovuto parere (V. articolo "Niente avvocati a ‘tempo perso'. Ecco lefuture regole per l'esercizio della professione" con allegato lo Schema di regolamento sulle modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense).

Entrambi i requisiti si aggiungono, infatti, aglialtri sei previsti “congiuntamente” dall'art.2 dello schema di regolamento che detta le regole per l'accertamento dell'eserciziodella professione forense emanato in attuazione della l. n. 247/2012.

Così, oltre adover dimostrare di avere partita Iva e pec, di usare locali e utenzatelefonica ad hoc, di aver trattato almeno cinque affari l'anno, di avere assoltol'obbligo di aggiornamento professionale e di possedere una polizzaassicurativa, l'avvocato per mantenere l'iscrizione all'albo dovrà dimostrare di avere pagatoregolarmente (nei tre anni di margine che il Consiglio dell'ordinecircondariale ha per controllare), sia l'ordine che la cassa di previdenza.

Tale previsione,nella relazione illustrativa al regolamento, viene giustificata, da un lato, colfatto che il versamento dei contributiè essenziale al funzionamento degli enti,dall'altro, che è indice della presenza di un seppur minimo volume di affari edunque dello svolgimento “effettivo continuativo abituale e prevalente” dell'attività.

Tuttavia, ancorare alla leva reddituale due deirequisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al'albo necessaria peril permanere nella categoria e per l'esercizio della professione, fa pensare.

Tra l'altro, farscattare la cancellazione in caso di mancata ottemperanza di una disposizione dicarattere previdenziale è un unicum nell'ambitodel lavoro autonomo.

Basta pensare,infatti, che per altre categorie, come gli artigiani e i commercianti, ilmancato pagamento delle rate contributive non comporta certamente lacancellazione dalla gestione, ma soltanto l'avviso di addebito con valore dititolo esecutivo (cfr. messaggio Inps n. 767/2015) .

Data: 10/02/2015 10:07:00
Autore: Marina Crisafi