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Cassazione: chiarimenti sui requisiti per ottenere il beneficio fiscale sulla prima casa

Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1988 del 4 Febbraio 2015


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1988 del 4Febbraio 2015. Quali sono i requisiti richiesti dalla legge perottenere il beneficio fiscale sulla prima casa?

Nel caso dispecie uno dei coniugi procede all'acquisto, dunque al rogito, di unimmobile adibito a prima casa in regime di comunione legale deibeni; veniva quindi revocata metà dell'agevolazione prevista,con conseguente reazione legale degli interessati. Il giudice delmerito aveva tuttavia rigettato la domanda affermando la necessitàche le dichiarazioni previste dalla legge sarebbero dovute esserestate rese da entrambi i coniugi, “e che eventuali omissionipotevano essere integrate mediante atto redatto con le stesseformalità di quello precedente, entro il termine di decadenza”.

LaSuprema ricorda quali siano i requisiti prescritti dal Dpr 131/1986,e cioè che “per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d.prima casa occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto diacquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con ilconiuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione dialtra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situatol'immobile da acquistare”; e che “la circostanza chel'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale noncostituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso,eccezione alla regola anzidetta”. Non importa quindi il regimepatrimoniale scelto dai coniugi; la dichiarazione deve essere resa daentrambi o, in ogni caso, la dichiarazione del coniuge mancante deveessere integrata a mezzo atto pubblico. Il ricorso è rigettato.

Data: 17/02/2015 14:14:00
Autore: Licia Albertazzi