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Non si può escludere a priori la capacità del padre di occuparsi del figlio minore

E' questo in sostanza il principio espresso dal Tribunale di Milano con il decreto 14/1/2015


Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704

Sostenere a priori che il padre non sia capace dioccuparsi di un figlio piccolo è frutto di un pregiudizio: solo esercitandoconcretamente il ruolo genitoriale si può imparare ad essere bravi genitori.

E' questo in sostanza il principio espresso dalTribunale di Milano con il decreto 14/1/2015.

In un procedimento promosso dalla madre naturale exart. 316 c.c., il Tribunale ha disposto, con provvedimenti provvisoried urgenti, l'affido condiviso dellafiglia di due anni, regolando il diritto di visita paterno, e riconoscendo alpadre la possibilità di pernottamento durante i fine settimana secondo laregola dell'alternanza.

Secondo il Giudice, infatti, “soloesercitando il ruolo genitoriale un genitore matura e affina le propriecompetenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, unpadre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su unpregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) ilrapporto che sussiste tra i genitori”.

E'assolutamente condivisibile, a parere di chi scrive, la decisione delTribunale: il genitore non collocatario deve poter godere di tempi adeguati datrascorrere con il figlio, salvo che ciò rechi nocumento al bambino. E'ragionevole ritenere che limiti significativi alla regolamentazione degliincontri tra il padre (poiché è normalmente costui ad essere il genitore noncollocatario) e il minore possano essere introdotti solamente quando, dalla frequentazione, possaderivare un concreto pregiudizio per il figlio.

Macertamente tale pregiudizio non può ritenersi sussistente a priori, senza chesia stato riscontrato mediante accurate indagini. Diversamente opinando si realizzerebbe una discriminazione tra ruolo materno e paterno.

Edunque, nessuna limitazione a “prescindere” del diritto di visita paterno èlecita in sé, potendo, all'opposto, risolversi in un danno per il figlio, cherischia di vedere leso il proprio diritto a mantenere con entrambi i genitorirapporti significativi e continuativi anche quando cessa la convivenza tra igenitori.

Sotto il profilo processuale, il provvedimento èinteressante poiché sgombra il campo da ogni dubbio circa la possibilità diadottare provvedimenti provvisori anche nell'ambito del procedimento exarticolo 316 comma quarto Cc.: a tali provvedimenti, infatti, deve esserericonosciuta una finalità urgente e temporanea, poiché rispondono all'esigenza,propria anche dei figli “nati fuori dal matrimonio”, di approntare per ilminore un assetto di vita che lo tuteli nei suoi bisogni primari, in vista distatuizioni definitive.

Oltreal fatto che la legge non nega espressamente la possibilità dell'adozione diprovvedimenti interinali anche nell'ambito dei giudizi de quo, prevale in ognicaso l'interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporticon i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di dirittie doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa eirrazionale degli interessi della prole.

Secondo ilTribunale, l'ammissibilità dei provvedimenti provvisori, nel rito ex articolo38 disp. att. Cc e 737 Cpc discende da una interpretazione costituzionalmenteorientata e more communitario del combinato disposto delle due norme.

Si legge nel provvedimento che è stata la stessa Cassazione a Sezioni Unite(sentenza 10064/13) ad affermare che rientra nell'ambito della tutela cautelareil potere che va riconosciuto al giudice di disporre misure interlocutorie. Latutela cautelare serve a evitare che la durata del processo si risolva in unpregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Ele misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo hanno dunque unafunzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale: sonodunque legate a doppio filo al diritto fondamentale garantito dall'articolo 24,secondo comma, della Costituzione «in ogni stato e grado del procedimento»(sentenza 281/10) e non possono, quindi, essere precluse o negate in uncontesto in cui garantiscono la stessa vitalità del “diritto”. La tutelacautelare, infine, è preordinata ad assicurare l'effettività della tutelagiurisdizionale e in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento deldiritto: si tratta quindi di uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasisistema processuale, «anche indipendentemente da una previsione espressa».

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Data: 04/02/2015 17:00:00
Autore: Avv. Valeria Mazzotta