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Cassazione: natura dell'obbligazione condominale e solidarietà del debito

Il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale1° comma cod. civ.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 1674 del 29Gennaio 2015.

A fronte di un danno provocato a un terzo – nellaspecie, da infiltrazioni d'acqua al negozio sito al piano terra di uncondominio – i condomini rispondono solidarmente o pro quota?

Secondo il giudice del merito “all'adempimento delleobbligazioni i condomini sono tenuti sempre in proporzione allerispettive quote. La sentenza è impugnata dal danneggiato, ilquale ricorre in Cassazione.

Giàla materia è stata oggetto, in passato, di una sentenza dellesezioni unite (in particolare, la sentenza n. 9148/2008) le quali hannoaffermato, “in rapporto a obbligazioni assuntedall'amministratore in rappresentanza del condominio nei confrontidei terzi, che in difetto di un'espressa previsione normativa chestabilisce il principio della solidalietà, la responsabilità deicondomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criteriodella parzietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse delcondominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzionedelle rispettive quote.

In assenza di espressa previsionenormativa che stabilisca la solidalietà del debito contratto dalcondominio “la struttura parziaria dell'obbligazione ha ilsopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loroconnesse”.

Se l'obbligazione è naturalisticamentedivisibile, viene meno uno dei requisiti della solidalietà.Tuttavia, sebbene questa sia la regola generalmente applicabile, ilcaso di specie rientra nella fattispecie di cui all'art. 2055 cod.civ. in materia di responsabilità solidale per il danno provocatoda più soggetti: orientamento che trova anch'esso conforto inprecedenti della Cassazione.

In definitiva, afferma la Suprema corte,“il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietàcondominiale non si sottrae alla regola della responsabilitàsolidale ex art. 2055 1° comma cod. civ., individuati nei singolicondomini i soggetti solidalmente responsabili”. La Corteaccoglie il ricorso limitatamente al motivo di cui si è trattato,decidendo direttamente nel merito.


Data: 03/02/2015 18:20:00
Autore: Licia Albertazzi