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Avvocati: via libera dal Governo alla nuova difesa d'ufficio. Ecco i punti principali della riforma

Lista unica nazionale e requisiti più stringenti per l'inserimento


È stata approvataieri sera la riforma della nuova difesad'ufficio, da un Consiglio dei Ministri convocato in tutta fretta dati itempi stretti della scadenza della delega previstidall'art. 16 della legge professionale forense.

Come stabilitodall'art. 16 della l. n. 247/2012, infatti, il Governo aveva 24 mesi di tempo dall'entrata in vigoredella legge per procedere con decreto legislativo al riordino della materiarelativa alla difesa d'ufficio.

Il decreto, restituitoal Cdm dopo aver acquisito i pareri delle commissioni giustizia e bilancio diCamera e Senato, ne ha recepito le condizioni presentando una veste modificata rispetto al testoapprovato lo scorso ottobre dall'esecutivo.

Lista unicanazionale e requisiti più stringenti per l'inserimento. Questi i pilastri fondamentali delle nuove normeche, come si legge nel comunicato del Governo rappresentano “un ulteriore tassello per il completamentodella disciplina dell'ordinamento della professione forense”.

Ecco, di seguito, i punti principali della riforma:

- Lista nazionale dei difensorid'ufficio

L'elenco deidifensori d'ufficio, oggi tenuto presso i Consigli dell'ordine locali, saràunificato a livello nazionale e la competenza in ordine alle iscrizioni eall'aggiornamento sarà attribuita al Consiglio nazionale Forense.

- Requisiti per l'iscrizione

Per poter essereiscritti nell'elenco, gli avvocati dovranno assicurare la qualificazioneprofessionale, dimostrando di possedere almeno uno tra i seguenti trerequisiti: - esperienza professionalealmeno quinquennale in materia penale; - partecipazione a un corso biennale di formazione eaggiornamento professionale in materia penale con superamento di appositoesame finale; - possesso del titolo di specialista in diritto penale (la cuiregolamentazione è in fase di completamento).

- Regime transitorio

In viatransitoria, i professionisti attualmente presenti negli elenchi tenuti dai COAsaranno iscritti automaticamenteall'elenco nazionale, ma entro un anno dall'entrata in vigore del decreto diriforma, avranno l'onere di dimostrare la presenza dei requisiti richiestidalla nuova disciplina per mantenere ildiritto all'iscrizione.

- Iscrizione e cancellazione

Sulla richiestadi iscrizione e sui criteri per ladesignazione dei difensori d'ufficio provvederà il Consiglio Nazionale Forense, acquisito il parere del Consigliodell'ordine territoriale, cui gli interessati dovranno inoltrare la relativadomanda unitamente alla documentazione necessaria (che periodicamente, peraltro,dovrà essere aggiornata con la dimostrazione dei requisiti necessari ai finidel mantenimento dell'iscrizione).

Quanto allacancellazione, al fine di garantire una stabilità idonea nell'esercizio dellefunzioni, i professionisti non potranno chiedere la cancellazione dall'elenco prima di un biennio dall'iscrizione.

Data: 30/01/2015 18:00:00
Autore: Marina Crisafi