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Cassazione: telecamere per controllare i dipendenti? Legittime se installate per difendere il patrimonio aziendale. In allegato i precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte

La Cassazione è tornata ad esprimersi circa la legittimità dell'uso delle telecamere da parte del datore di lavoro per il controllo dei propri dipendenti


di Daniele Profili

La Cassazione, con larecente sentenza 16-22 gennaio 2015, n. 2890 (vedi: Appropriazione indebita: legittime le telecamere nascoste per “beccare” i prelievi della cassiera - con allegato il testo della sentenza), è tornata ad esprimersi circa lalegittimità dell'uso delle telecamereda parte del datore di lavoro per ilcontrollo dei propri dipendenti. Nelcaso in esame la cassiera di un supermercato è ricorsa per Cassazione, per iltramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'Appellodi Ancona che, riformando parzialmente la sentenza del giudice di primo grado,riqualificava in appropriazione indebitaaggravata il reato di furto per cuiera stata condannata dal Tribunale di Ancona.

La prova della condotta criminosaimputata alla cassiera è stata fornita dal proprietario del supermercato che,attraverso le riprese video di telecamere fatte installare all'interno delnegozio a seguito del rilievo di alcuni ammanchi, è riuscito a riprenderechiaramente la dipendente mentre prelevava indebitamente delle somme dallacassa.

La dipendente ha sollevato ununico motivo di gravame nel suo ricorso davanti alla S.C., adducendo l'inutilizzabilitàdelle riprese video effettuate per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statutodei diritti dei lavoratori. In particolare la ricorrente ha sostenuto che leregistrazioni effettuate violassero il divieto imposto ai datori di lavoro disorvegliare i propri dipendenti a distanza.

La S.C., al riguardo, ha confermato i propriprecedenti indirizzi in materia (Cass., Sez.5, Sentenza n. 20722 del 18/03/2010 e Sentenza n. 34842 del 12/07/2011)ovvero ribadendo l'utilizzabilitànel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate suiluoghi di lavoro per accertare comportamenti delittuosi. Ciò in quanto lenorme dello Statuto dei lavoratori, poste a presidio della loro riservatezza,non prevedono alcun divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonioaziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.Secondo il giudice di legittimità, dunque, dai fatti emerge chiaramente che levideoriprese sono state finalizzate non al controllo dei lavoratori a distanza(pratica vietata dallo Statuto dei lavoratori) bensì alla difesa del patrimonioaziendale attraverso la documentazione di attività potenzialmente criminose.

Per i motivi di cui sopra la S.C. ha dunque rigettato ilricorso sostenendo che i video utilizzati nel procedimento penale in questionenon possono essere considerati illegittimi o illegali, ex art. 191 c.p.p., ma devono essere inquadrati quali provedocumentali legittimamente acquisibili exart. 234 c.p.p.

Daniele Profili –daniele.profili@gmail.com

Ecco i precedenti citati dalla corte:

Cassazione penale, sentenza n. 20722 del 18/03/2010

Le prove di reato acquisite, nei confronti di un dipendente, mediante videoriprese effettuate con telecamere installate sul luogo di lavoro sono utilizzabili nel procedimento penale, non rientrandosi nella fattispecie del "controllo a distanza" dell'attività dei lavoratori, vietato, in assenza di autorizzazione sindacale o amministrativa, dagli art. 4 e 38 st. lav., bensì in quella dei controlli c.d. difensivi, legittimi in quanto finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale da condotte illecite esulanti dallo svolgimento di attività lavorativa.


Cassazione penale, sentenza n. 34842 del 12/07/2011

Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.


Vedi inoltre per altre fattispecie sempre in materia di videosorveglianza dei lavoratori:

Cassazione penale, sentenza 22611 del 17 aprile 2012

Non integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.


Cassazione civile, sentenza n. 2117 del 28/01/2011

Non costituisce violazione del divieto di videosorveglianza collocare telecamere, per finalità difensive, in un ufficio che non fa parte della struttura organizzativa della società per cui lavora chi contesta tale violazione, anche se ha accesso allo stesso per lo svolgimento di un appalto di servizi (nella fattispecie è stata confermata la legittimità di alcuni vigilantes che, durante l'orario di lavoro, si erano introdotti nei locali di una ditta per cui prestavano servizio di sorveglianza, senza autorizzazione e senza motivi d'urgenza.

Data: 29/01/2015 19:00:00
Autore: Daniele Profili