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Marito autoritario e intollerante? A lui l'addebito della separazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 753 del 19 gennaio 2015 ha messo la parola fine alla vicenda di due coniugi, confermando l'addebito della separazione all'ex marito


Anche icomportamenti intolleranti eprevaricatori in un rapporto di coppia, tali da limitare la libertàd'opinione dell'altro e comunque il rispetto reciproco tra i due coniugi hannorilievo ai fini dell'addebito della separazione.

Con questoprincipio, la prima sezione civile della Cassazionecon sentenza n. 753 del 19 gennaio2015, ha messo la parola fine alla vicenda di due coniugi, confermandol'addebito della separazione, attribuito dalla Corte d'Appello di Trento, almarito, per aver limitato, con carattere autoritario e intollerante, “la libertà di decisione della moglie”e qualsiasi contestazione, “al punto che,ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva conoffese, attacchi d'ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante laterapia di coppia cui i due coniugi si erano sottoposti, non aveva volutomutare”.

Condividendoquanto affermato dalla corte territoriale, la S.C. ha considerato prive di rilievo le doglianze dell'uomoche lamentava la mancanza di rilevanza causale delle condotte contestaterispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avvenute inepoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale e alla stessa decisionedella donna di separarsi, nonché la mancanza di valutazione della sua condottaquale “marito e padre presente e attento alle esigenze della famiglia e deifigli”.

Si tratta,invero, di doglianze che, per i giudici del palazzaccio, non colgono nel segno.La corte di merito, infatti, ha valutatotutti gli episodi contestati, non quale fonte dell'intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza ma quali “indicidel comportamento prevaricatore del ricorrente”, considerando inoltrel'atteggiamento positivo nei confronti dei figli generico ed estraneo al thema decidendum giacchè non avente rilievorispetto alle ragioni della crisi del rapporto con la moglie.

Dalle risultanzedi causa, infatti, ha concluso laCassazione rigettando il ricorso, non sono state registrate soltanto dellemere diversità caratteriali tra i coniugi, maun comportamento prevaricatore dell'uomo, “assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vitafamiliare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni edalle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell'obbligo, nei confrontidell'altro coniuge, di concordarel'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e doloreper il medesimo, nella violazione deldovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.”.

Data: 26/01/2015 10:40:00
Autore: Marina Crisafi