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Articolo 444 e ss del CODICE DI PROCEDURA PENALE e differenze tra PATTEGGIAMENTO ORDINARIO e PATTEGGIAMENTO ALLARGATO

Il patteggiamento allargato è stato introdotto con l'articolo 1 della la Legge 134 del 2003


Abg. FRANCESCA SERVADEI
francesca.servadei@libero.it

L'istituto del patteggiamento, disciplinato ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale può essere richiesto sia dal Pubblico Ministero sia dall'imputato; la volontà di quest'ultimo può essere espressa personalmente ovvero mediante procuratore speciale. Le richieste possono essere avanzate oralmente in udienza, mentre fuori udienza è prevista la forma scritta, la quale per l'imputato necessita il rispetto delle formalità indicate all'articolo 583, III comma del Codice di Procedura Penale, pertanto affinchè si abbia l'autentica è necessario che la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore; è lecito osservare che, come disciplina il comma V dell'articolo 446 del Codice di Rito, il Giudice, nel caso in cui lo ritenga opportuno, dispone la comparizione dell'imputato al fine di verificare la volontarietà della richiesta . Nel caso di dissenso da parte del Pubblico Ministero, questi deve darne le motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 446, I comma, del Codice di Procedura Penale, rubricato “Richiesta di applicazione della pena e consenso” i termini entro i quali avanzare la richiesta sono: fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articolo 421, III comma e 422, III comma; mentre nel caso in cui si proceda nella forma del giudizio direttissimo, il termine ultimo per la richiesta di patteggiamento è quello fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;nel caso in cui sia stato notificato il Decreto di Giudizio Immediato, la richiesta può essere avanzata entro termini e le modalità di cui all'articolo 458 del Codice di Procedura Penale.

Il Legislatore, con l'articolo 447 del Codice di Rito, dispone che la richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dall'altra, può essere anche avanzata nel corso delle indagini preliminari; in tal contesto il Giudice fissa con decreto l'udienza per la decisione; nel caso in cui invece, la richiesta sia stata avanzata solamente da una parte, l'organo giudicante fissa con decreto un termine all'altra parte affinché esprima o no il consenso. È onere dell'istante notificare all'altra parte sia la richiesta che il decreto; entro il termine fissato la richiesta non può essere né modificata, né revocata.

Non tutti i reati sono suscettibili di applicazione su richiesta della pena, infatti con l'articolo 1 della Legge 134/2003, è stata modificata la disciplina del patteggiamento escludendo da questa tutti quei reati previsti ai sensi dell'articolo 444, comma 1bis.

L'applicazione della pena su richiesta viene enunciata nel dispositivo della sentenza laddove la parte non istante abbia prestato il consenso, non sussistano i presupposti dell'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ex art. 129 del Codice di Rito, vi sia una corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione, nonché la comparizione delle circostanze, di cui all'articolo 61 e seguenti del Codice Penale ed anche la pena indicata. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, il Giudice non si pronuncia su tale domanda; inoltre è lecito affermare che l'imputato è condannato alle spese civili a meno che non ricorrano i presupposti per la compensazione totale o parziale. L'istante nel formulare la richiesta la può subordinare alla sospensione ex articolo 163 del Codice Penale; laddove l'organo giudicante non conceda la sospensione la richiesta viene rigettata.

La caratteristica fondamentale del patteggiamento è la sua natura premiale, infatti chi ne usufruisce beneficia di uno sconto di pena sino ad 1/3; inoltre laddove la pena da comminare non superi i 2 anni, la sentenza non comporta la condanna alle spese processuali, né di regola l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, salvo la confisca “delle cose che costituiscono il prezzo del reato, delle cose, la fabbricazione, l'uso , il porto, la detenzione, o l'alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna”.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla differenza tra patteggiamento tradizione e patteggiamento allargato.

Il patteggiamento ordinario può essere richiesto per tutti quei reati per i quali la pena detentiva, anche se congiunta a quella pecuniaria, che non superi i due anni di detenzione; mentre laddove si tratta solamente di una pena pecuniaria, non è previsto alcun limite massimo. Il benefici derivanti dall'applicazione della pena su richiesta delle parti sono rappresentati in una riduzione di pena fino ad 1/3, nonché sulla possibilità di avanzare la richiesta subordinandola alla concessione ex articolo 163 Codice Penale ( ma con il rischio che laddove il giudice non approvi l'istanza ex articolo 163 c.p., la richiesta è respinta), inoltre altro vantaggio deriva dal fatto che la sentenza ex articolo 444 del Codice di Procedura Penale, non comporta il pagamento delle spese processuali, né l'irrogamento delle pene accessorie ovvero l'applicazione di misure di sicurezza. Inoltre nel caso in cui l'imputato, nei cinque anni successivi- patteggiamento per delitto- ovvero nei due anni successivi- patteggiamento per contravvenzione-, non commette reati della medesima indole, il reato è estinto.

Il patteggiamento allargato è stato introdotto con l'articolo 1 della la Legge 134 del 2003, Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, mediante il quale si ha il beneficio dello sconto di pena sino ad 1/3 laddove la pena detentiva, da sola, ovvero, congiunta a pena pecuniaria non superi i 5 anni, da ciò si comprende che questa tipologia di patteggiamento può essere richiesto per quei reati la cui pena non superi 7 anni e 6 mesi. A differenza del patteggiamento ordinario, quello allargato non può essere ammesso laddove sussistano limiti oggettivi e soggettivi così come indicati nel comma 1bis dell'articolo 444, Codice di Rito, aprendosi infatti lo stesso con l'inciso Sono esclusi dall'applicazione del I comma i procedimenti per i delitti di cui (omissi) riferendosi quindi ai limiti oggettivi-, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali (omissi)- riportandosi invece ai limiti soggettivi. Diversamente dal patteggiamento ordinario, quello allargato non comporta l'estinzione del reato decorsi i termini di 5 anni, per i delitti, ovvero 2 anni per le contravvenzioni ed inoltre contrariamente al patteggiamento tradizionale potranno essere applicate pene accessorie e misure di sicurezza.

Con il Decreto Legge 92/2008, convertito poi con Legge 125 del 2008 l'istituto del patteggiamento è stato escluso in sede di appello; la pronuncia di patteggiamento equivale in tutto e per tutto ad una sentenza di condanna.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Data: 28/01/2015 18:00:00
Autore: Abg. Francesca Servadei