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Scopre i tradimenti di lui su Facebook ma in cambio di risposte riceve violenze. Legittima la misura dell'allontanamento da casa

Lui viene allontanato dalla casa familiare accusato di aver sottoposto la moglie a maltrattamenti e di aver abusato sessualmente di lei.


di Marina Crisafi - Quando si diceoltre il danno la beffa. Lui la tradiscecon altre donne e lei lo scopre casualmente dai commenti su Facebook. Fin qui, tutto nella norma,si potrebbe dire, visti i tempi. Ma lei chiede chiarimenti e, per tuttarisposta, riceve violenze, offese,anche davanti ai figli minori, e viene costretta a rapporti sessuali “particolari”.

Lo denuncia e luiviene allontanato dalla casa familiareaccusato di aver sottoposto la moglie a maltrattamenti e di aver abusatosessualmente di lei.

Il marito, però,non si rassegna e dopo aver visto respinta la richiesta di revoca osostituzione della misura dell'allontanamento dal Tribunale del riesame, adisce la Suprema Corte lamentandocarenza del bagaglio indiziario fondato solo sulle parole della moglie senzatenere conto che tra i due vi fosse una conflittualità accesa, tale da doversoppesare con cautela le sue dichiarazioni e invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ma i giudici delPalazzaccio non sentono ragioni e nella sentenzan. 1339 del 14 gennaio 2015 ribadiscono la legittimità dell'ordinanza,considerandola “chiara, dettagliata epuntuale” alla luce delle parole della persona offesa (e delle sorelletestimoni), la cui credibilità intrinseca è “desumibile dalla precisione delle indicazioni fornite e dalla logica ecoerenza delle circostanze riportate”.

Avallando leconclusioni dei giudici di merito, di fronte all'emersione di “un quadro di condotte offensive, di infedeltàe sopraffazione tale da giustificare le accuse mosse”, la terza sezione penaledella S.C. ha ricordato, infatti, il proprio costante orientamento, secondo ilquale, specie per i reati che maturano in un contesto così privato, “è ben possibile basare le accuse sulleparole della sola persona offesa (spesso unica testimone), sempre che,ovviamente, le dichiarazioni accusatoriesiano state vagliate con cura”.

Per laCassazione, ciò è avvenuto nel caso di specie, non avendo il ricorrente offertoargomenti specifici a conforto delle proprie insinuazioni e dubbi o comunque ingrado di intaccare le conclusioni dei giudici di merito, neanche sul pianocautelare, laddove il pericolo direiterazione criminosa è stato desunto “avutoriguardo alla specifica natura e modalità dei fatti, ripetutisi in modoabituale ed originati dal contesto familiare”, oltre che alla personalitàdell'indagato “incapace di gestire le proprie emozioni ed impulsi negativi”.Nessun dubbio, dunque, per la S.C., nel confermarela piena idoneità della misura e nel dichiarare inammissibile il ricorsocondannando l'uomo anche al pagamento delle spese processuali.

Data: 18/01/2015 13:47:00
Autore: Marina Crisafi