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Cassazione: regole e limiti al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 469 del 14 Gennaio 2015.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 469 del 14 Gennaio2015.

E' legittimo licenziare una risorsa, assunta come categoriaprotetta con contratto a tempo indeterminato succedutosi aregolare tirocinio semestrale, per mancato superamento del periododi prova, senza che il datore di lavoro osservi la forma scritta?

Per la Cassazione la risposta è affermativa, dovendosi applicare iprincipi generali in tema di periodo di prova, non essendo necessariauna formale comunicazione delle ragioni del recesso.

Nell'ipotesidi patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggettiprotetti assunti in base alla legge 2 Aprile 1968, n. 482, il recessodell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alladisciplina limitativa del licenziamento individuale per quantoriguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiedepertanto una formale comunicazione delle ragioni di recesso”.

L'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro,durante il periodo di prova, non è dunque vincolato ad alcuna formaparticolare, dovendo tuttavia la decisione di interrompere ilrapporto di lavoro essere motivata e comunicata al lavoratore. Restaonere e facoltà del lavoratore contestare tale indicazione,vincolando il giudice ad “accertare, anche d'ufficio, la nullitào meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata ocomunque influenzata dalle condizioni di cui alla legge n. 482 del1968 collega l'obbligo di assunzione”. Tale tipo diaccertamento si risolve in un'indagine sul fatto, accertamentoche non è certo ripetibile in Cassazione, dovendo la stessa Cortelimitarsi a un sindacato esterno sulla motivazione. Data la mancataemersione di qualsiasi elemento di irragionevolezza o illogicità, ilricorso è rigettato.

Data: 20/01/2015 19:32:00
Autore: Licia Albertazzi