Tribunale di Vercelli: come scegliere tra amministrazione di sostegno o interdizione?
A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
Il Tribunale di Vercelli con sentenza del31 ottobre 2014 n. 142 ha dichiarato infondato il ricorso presentato da unamadre, amministratrice di sostegno, con cui chiedeva l'interdizione del figlioper una serie di motivi tra i quali l'aggravamento della salute delbeneficiario ed il timore che potesse sottoscrivere moduli contrattuali presentati dasconosciuti.
Quali sono i criteri applicabili perdecidere se il soggetto debole risulti maggiormente tutelato attraverso lamisura dell'amministrazione di sostegno piuttosto che con quella dell'interdizione?
L'orientamento giurisprudenziale consolidatopropende per il seguente criterio giuridico: l'amministrazione di sostegno va adottatain tutti quei casi in cui si rende necessaria un'attività di tutela minima afavore del beneficiario quale, a titolo esemplificativo, la scarsa consistenzadel patrimonio oppure la semplicità delle operazioni da compiere.
In altritermini, il giudice non deve basare la scelta tra le due misure solo edesclusivamente sul grado di infermità del soggetto incapace ma occorre cheproceda ad una corretta ricostruzione della situazione psicofisica dell'interessatoponendola in relazione con la complessità delle decisioni e operazioni impostedalla consistenza del patrimonio.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenutodi mantenere l'amministrazione di sostegno benché il soggetto incapacerisultasse affetto da encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave.
Nella relazione del consulente tecnico viene sottolineato che il beneficiario non è privo della capacità dirapportarsi al mondo esterno e alla madre quale amministratrice di sostegno.
Il Tribunale nella parte motiva della sentenza afferma che:
laricorrente non ha dimostrato l'aggravamento delle condizioni fisiche delfiglio;
l'interdizionenon esclude la possibilità che il soggetto incapace sottoscriva documenti chegli vengano sottoposti da estranei. Inoltre il rimedio previsto dall'ordinamentoper gli atti giuridici posti in essere dall'interdetto senza autorizzazione èsuccessivo esattamente come nell'amministrazione di sostegno;
lanormativa che disciplina l'amministrazione di sostegno è volta alla cura dellapersona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale. L'amministratore di sostegno può quindi prestare il consenso (o il dissenso) informato adaccertamenti, cure, trattamenti.
Avv. Cristina Bassignana
Data: 15/01/2015 15:00:00Autore: Cristina Bassignana