Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: nessun limite alla Guardia di Finanza per l'accertamento "fuori zona”

Corte di Cassazione ordinanza n. 90 dell'8 gennaio 2015


Sono legittimigli avvisi di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza sulla base diindagini eseguite in località diversa daquella di competenza. In altre parole, non c'è nessun limite territorialeper accessi, ispezioni o verifiche effettuati per conto dell'amministrazionefinanziaria.

Lo ha stabilito la sezione tributaria dellaCorte di Cassazione con l'ordinanza n. 90 dell'8 gennaio 2015 rigettando ilricorso di una società che impugnava l'avviso di accertamento ricevuto,dolendosi, tra gli altri motivi, del fatto che l'atto si basava sulle verificheeseguite da un reparto della Guardia di Finanza “fuori zona” rispetto alla sededella stessa contribuente.

La società eccepiva che gli agentiverificatori avessero agito in violazione dell'art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 600/1973 che fissa lacompetenza dell'ufficio distrettuale, nella cui circoscrizione ha sede ildomicilio fiscale del soggetto tenuto alla dichiarazione, alla data in cui lastessa è stata presentata (o avrebbe dovuto esserlo).

Contrariamente a quanto ritenuto daigiudici tributari, in primo e in secondo grado, la Cassazione, invece, ha datoragione all'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la norma invocata facciariferimento all'attività dell'ufficio e non anche a quella della Gdf.

Richiamando la giurisprudenza in materia(cfr. ex multis n. 9611/2000), la S.C. ha infatti affermato che l'attività di ispezione, accesso overifica della Gdf, effettuata in collaborazione con l'amministrazionefinanziaria, non è soggetta, adifferenza degli uffici e degli organi di questa, ad alcuna delimitazione di competenza territoriale.

Due i motivi spiegati dalla Corte:anzitutto, gli agenti della Gdf, anche laddove svolgano attività aventirilevanza tributaria, non sono né dipendenti,tanto meno organi degli uffici del Ministero delle finanze, appartenendoinvece ad un corpo militare nazionale che ha i propri comandi a livello siacentrale che locale; in subordine, inoltre, l'attività del personale, anchequando inerisca atti o indagini a carattere tributario, si concretizza in una cooperazione esterna, alla quale pertanto nonpossono applicarsi i medesimi criteri di organizzazione o competenzaterritoriale stabiliti per gli uffici delle imposte.

Inoltre, hanno precisato gli Ermellini, daltenore della norma invocata, nonché dalla previsione di cui all'art. 63 deldecreto Iva, la cooperazione della Gdf con gli uffici dell'amministrazione finanziaria,al fine di acquisire e reperire elementi utili per l'accertamento impositivo eper la repressione di violazioni tributarie, può dipendere da una preventiva richiesta dei suddetti uffici, ma puòanche effettuarsi di propria iniziativa.

Ne consegue, ha concluso la Corteaccogliendo il ricorso, che i dati reperiti a seguito di verifiche, ispezioni oaccessi della Gdf sono legittimamente utilizzabili ai fini tributari, aprescindere dalla loro provenienza e, dunque, ancorché siano derivati dareparti appartenenti a località diverse da quella dove il contribuente ha ildomicilio fiscale.

Data: 09/01/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi