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IRAP: novità 'compiacenti' per i professionisti. Quando i collaboratori in studio non comportano l'obbligo di pagare l'imposta

Un orientamento giurisprudenziale consente di escludere l'applicabilità dell'IRAP in buona parte degli studi associati di dimensione medio-piccola


Per il2015, il combinato disposto di norme legislative e giurisprudenza dilegittimità sembra venire incontro ai liberi professionisti in tema di IRAP – l'imposta regionale per le attività produttive,gravante su società di capitali e di persone, enti commerciali, impreseindividuali, banche e enti finanziari, imprese di assicurazione, produttori agricoli, lavoratoriautonomi e società esercenti arti e professioni.

Oltreinfatti alla deducibilità dalla base imponibile del costo sostenuto per idipendenti con contratto a tempo indeterminato e al totale discaricodell'imposta per quei professionisti che non si avvalgono affatto di dipendentipreviste dalla Legge di Stabilità 2015, sono possibili delle agevolazioni ancheper altre categorie di lavoratori autonomi “in qualche modo organizzati”.

La legge,infatti, lungi dall'addentrarsi in definizioni dettagliate delle categoriesoggette ad IRAP, si limita invece ad indicare quale presupposto per l'assoggettabilità al tributo una generica “autonoma organizzazione”dell'attività, demandando la fissazione concreta dei confini di tale area al cosiddetto diritto vivente, ossia ai giudici.

Secondo le Sezioni Unite dellaCassazione (sentenze 12108 e 12111/2009), ad esempio, può parlarsi di “autonomaorganizzazione” quando il contribuente è inserito in “struttureorganizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, nell'impiegodei beni strumentali eccedenti il 'minimo indispensabile' e di prestazioni disoggetti terzi in maniera non occasionale”.

E sempre dalla Suprema Corte giungono, in tempi molto più recenti, diverse interpretazioni pro studiprofessionali. In particolare, l'ordinanza 27014/2014 ha affermato chel'esistenza di un dipendente assume rilevanza ai fini dell'applicabilità deltributo solo nel caso in cui il lavoro subordinato abbia potenziato l'attivitàproduttiva, pertanto non sarebbe indice di un'autonoma organizzazione lapresenza di un collaboratore che si limiti semplicemente ad aprire la porta aiclienti o rispondere al telefono (vedi ordinanza 26991/2014).

Inconclusione, dunque, sebbene questa Legge di Stabilità abbia cancellato lariduzione delle aliquote disposta dal precedente Governo Letta, non si può direche l'attuale stato di cose sottoponga indiscriminatamente al pagamento dell'IRAP tutti i professionisti che si avvalgano di collaboratori.Anzi, l'orientamento prevalente è nel senso di escluderne l'applicabilità per buona parte degli studi associati di dimensione medio-piccola.


Data: 08/01/2015 17:30:00
Autore: Mara M.