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Caso Thyssenkrupp: quella “colpa cosciente” che fa diminuire le pene

La linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 38343/2014


Qualè la linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente? È questa ladomanda alla quale hanno risposto le Sezioni Unite, chiamate ad intervenirenella nota vicenda Thyssenkrupp. Nellospecifico, il quesito sottoposto all'attenzione dei giudici del supremoconsesso era il seguente: “Se la irragionevolezza delconvincimento prognostico dell'agente circa la non verificazione dell'eventocomporti la qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del delitto intermini di dolo eventuale”.

E la questione, lungi dall'essere meramente teorica è di fondamentaleimportanza.

La risposta, infatti, a questa sottile differenza ha comportato laconferma della responsabilità degli imputati per omicidio colposo anziché per omicidio volontario nella forma deldolo eventuale, annullando così parte della sentenza di appello e rinviando adaltra sezione della Corte d'assise d'appello di Torino per la rideterminazionedelle pene.

Nelle oltre 200 pagine di motivazioni, già peraltro annunciate nell'informazioneprovvisoria del 24 aprile scorso, le SezioniUnite della Cassazione (sentenza n.38343/2014) hanno affermato, infatti, che ”inossequio al principio di colpevolezza la lineadi confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerandoe valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano laattribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie".

Nella colpacosciente, hanno spiegato i giudici, “siè in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare leconseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l'illecito. Il rimprovero è diinadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condottaillecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse oaltro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà versol'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia”.

Nel dolo,invece, secondo gli Ermellini, “si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul pianorappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato”. Inparticolare, dunque, “nel dolo eventuale, che costituisce la figura di marginedella fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile allavolizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agenteprevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazionedell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per ilcaso in cui si verifichi”. È necessaria, quindi, “la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con laspecifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. Atal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente lecaratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo dellacondotta illecita al fine di ricostruire l'iter e l'esito del processodecisionale".

Così, affermando, la S.C. ha confermato la responsabilità dei managerdella società per l'incendio che,nel 2007, costò la vita ai 7 operai,per non aver adottato le doverose e necessarie cautele che avrebberosicuramente evitato l'esito drammatico della vicenda, ma a titolo di colpa cosciente e non di dolo, ordinando un nuovoprocesso di appello per la rideterminazionedelle pene, naturalmente al ribasso.

Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 07/01/2015 11:00:00
Autore: Marina Crisafi