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Diritto penale comparato. In Ungheria la detenzione di sostanze stupefacenti di modica quantità e per uso personale è fattispecie penalmente perseguibile

Il diverso regime sanzionatorio in Ungheria


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Secondo l'ordinamento italiano la detenzione disostanze stupefacenti integra il reato di cui all'art. 73 del D.P.R 309/90,salvo che la detenzione delle predette sostanze non si dimostri essere avvenutaper uso esclusivamente personale.

A tale depenalizzazione – che, ribadiamo, riguardasolo la detenzione ad uso personale - si è giunti, come noto, a seguito dell'esitopositivo del referendum abrogativo del 18 aprile del 1993.

È venuto conseguentemente meno l'istituto della"dose media giornaliera" e, ai fini della valutazione di rilevanzapenale della detenzione della sostanza, ha perso rilevanza giuridica anche l'aspettoquantitativo.

Tale ultimo aspetto assume, tuttavia, valore indiziariodella destinazione a terzi, ossia dello “spaccio” di sostanze stupefacenti.

Diversamente da quanto previsto dall'ordinamentoitaliano, il legislatore ungherese ha previsto all'art. 178, comma 6, delCodice Penale ungherese che colui che consuma sostanze stupefacenti, oacquista o possiede una piccola quantità di stupefacenti per uso personale, commettereato.

Tale condotta è punibile con la reclusione non superiore adue anni. La pena può, tuttavia, essere aumentata nei casi in cui l'atto abbiacomportato un più grave reato.

Nei casi di possesso di sostanze stupefacenti, di modicoquantitativo e ad uso personale, vi è la possibilità di richiedere nel corsodel procedimento penale la sospensione condizionale della pena, sempre che nonsi ricada in una delle ipotesi di esclusione previste dal legislatore ungherese,o l'applicazione di una pena alternativa alla reclusione quale la detenzione“leggera”, il lavoro / servizio di pubblica utilità o la multa. Tali sanzioni,non sempre lievi, possono essere imposte anche congiuntamente.

Deve, poi, menzionarsi come il vigente ordinamento ungheresepreveda la possibilità per chiunque produca, fabbrichi, acquisti o possieda unapiccola quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale, di evitarel'irrogazione della pena se dimostri di aver seguito, prima della conclusionedel procedimento penale di primo grado, un trattamento per la tossicodipendenzaper almeno sei mesi consecutivi o di aver partecipato – nel medesimo periodo -ad un programma di riabilitazione e prevenzione dall'uso di sostanzestupefacenti.

Dall'esperienza diretta dello Studio, possiamo riferire comesia prassi comune delle diverse Procure ungheresi sospendere la pubblica accusa– e quindi l'avvio del procedimento penale vero e proprio - per un terminecongruo alla partecipazione del reo confesso al trattamento antidroga oriabilitativo di durata di sei mesi ed il contestuale avvio di una proceduraamministrativa di sorveglianza della fase di riabilitazione.

Avv. Davide Sacco
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Data: 08/01/2015 17:29:00
Autore: Davide Sacco