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Lavoratore adibito a mansioni diverse: senza dequalificazione, non c'è mobbing. Parola di Cassazione

Con sentenza n. 27239 del 22 dicembre 2014 la Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento disposto da un'impresa alberghiera


Non può ritenersiintegrata una condotta di mobbing seil datore di lavoro adibisce il dipendentea mansioni diverse a quelle per le quali è stato assunto, se le stesse nonsono “dequalificanti”.

Lo ha affermatola sezione lavoro della Corte di Cassazione,con sentenza n. 27239 del 22 dicembre2014, respingendo il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamentodisposto da un'impresa alberghiera.

La donna erastata assunta per occuparsi dell'amministrazionedi un hotel di prossima apertura mainizialmente poiché la struttura non aveva ancora aperto era stata adibita amansioni diverse. Successivamente, l'impresa aveva assunto un direttoreamministrativo e la donna si era rifiutatadi sottostare gerarchicamente alla nuova figura ed era stata licenziata.

Da qui la domandadi reintegro e il riconoscimento della condottamobbizzante da parte del datore di lavoro che veniva rigettata dalla Corted'Appello di Roma la quale aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto delladonna, atteso che le mansioni alle quali era stata adibita erano comunque dicarattere amministrativo, e considerando il licenziamento avvenuto per giusta causa, dato il potere del datore di lavoro di organizzarel'attività produttiva e l'illegittimità, per contro, del rifiuto delsingolo lavoratore di attenersi all'organizzazione gerarchica.

La donna adiva,quindi, la Suprema Corte adducendo che il datore di lavoro, nell'ambito dell'eserciziodel potere organizzativo trova un limite invalicabile, nella dignità dellavoratore.

Ma la S.C. condivide il ragionamento seguito dallacorte territoriale affermando che il potere del datoredi lavoro “di organizzare la propria attività e – conseguentemente – di mutarele mansioni di un dipendente”, esercitando quello “ius variandi” ad esso riconosciuto è pienamente legittimo.

Del resto, ha sottolineatola Cassazione, le mansioni diverse cui la lavoratrice era stata adibitatrovavano giustificazione nella circostanza pacifica della mancata aperturadell'hotel e ciò non poteva condurre a ritenerle “necessariamente dequalificanti”.

La valutazione,infatti, sul legittimo esercizio delloius variandi, ha spiegato la Corte, va valutatasulla base dell'”omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite equelle di originaria appartenenza”, dell'equivalenzaconcreta rispetto alle competenze richieste, al livello professionale deldipendente, a prescindere dalla circostanza se, sul piano formale, le tipologiedi mansioni rientrino o meno nella stessa area operativa. Tale valutazione, ha concluso la Corterigettando il ricorso, spetta al giudicedel merito che, nel caso di specie, haescluso sia il demansionamento che la condotta mobbizzante da parte deldatore di lavoro.

Data: 01/01/2015 17:30:00
Autore: Marina Crisafi