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È possibile revocare una proposta contrattuale?

Il linea di massima si ma ci sono delle eccezioni. Vediamo quali


Domanda: È possibile revocare una proposta contrattuale?

Risposta: La regola generale, innanzitutto, è che la revoca della proposta contrattuale è possibile, apatto che il contratto non sia stato già concluso.

Ai sensi dell'art. 1326 codice civile il contratto si intendeconcluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'avvenutaaccettazione delle condizioni presentate all'altra parte.

Pertanto, se l'accettazione della propostacontrattuale non è stata perfezionata, il proponente può liberamente revocarla,secondo quanto disposto dall'art. 1328,comma 1, c.c.

L'unica eccezione a questa regola generale si puòrinvenire (ex art. 1328, 2° comma, c.c.) nella situazione in cui la personaalla quale è stata presentata la proposta contrattuale abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in buona fede,prima di avere notizia della revoca.

In questocaso, se il proponente decide di revocare la sua proposta contrattuale, dovràfarsi carico di un indennizzo commisurato alle perdite e alle spese subite dall'accettante a seguito delle azioniintraprese per l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Questafattispecie può verificarsi quando l'esecuzionetacita del contratto (senza comunicazione formale dell'accettazione) vienerichiesta dal proponente stesso o è legata alla natura della prestazione o agliusi.

Secondoquanto disposto dall'articolo 1327 c.c.,l'esecuzione tacita implica la regolare conclusione del contratto, a partiredal momento in cui l'accettante ha dato avvio all'esecuzione.

Il codicecivile, tuttavia, prevede altre ipotesi in cui la proposta contrattuale non èrevocabile. Due di queste sono la propostac.d. “ferma” e “l'opzione”.

La prima èdisciplinata dall'art. 1329 c.c. ericorre quando il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo lasso di tempo. In talcaso, l'eventuale revoca rimane senza effetto per tutto il termine indicato.

L'opzioneè disciplinata, invece, dall'art. 1331c.c. il quale stabilisce che, quando le parti convengono che una di loroformuli la proposta contrattuale, rimanendone vincolata, mentre l'altra ha lafacoltà di accettarla o meno, entro un termine stabilito (dagli stessicontraenti o dal giudice), la proposta dellaprima si considera irrevocabile.

Data: 26/04/2015 11:00:00
Autore: Domande e Risposte