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La giustizia sotto l'albero. Ecco una carrellata delle pronunce più significative della giurisprudenza sul Natale

E non è escluso che sotto l'albero o magari per l'Epifania, arrivi qualche altra nuova sentenza, visto che i tribunali (almeno non per legge) non chiudono per le vacanze.


Mentre la giustizia francese èimpegnata in questi giorni a dirimere quella che Le Figaro ha intitolato una vera e propria “battaglia giuridica per i presepi”, con i tribunali amministratividi diverse città (Nantes, Béziers, Melun e Montpellier sinora) alle prese con lerichieste di demolizione dei simboli religiosi ritenuti violatori del principiodi separazione tra Chiesa e Stato, anche quellaitaliana, sebbene più “moderata”,non manca di esprimere la sua sui “temi natalizi”.

Dal risarcimento danni causati dagli “addobbinatalizi” alla responsabilità amministrativa per il noleggio di un aereoprivato per portare a destinazione il direttore d'orchestra di un concerto peril giorno della vigilia, passando per il danno da vacanza rovinata per lasoppressione dell'aereo che avrebbe consentito di raggiungere i familiari durantele feste e per l'illegittimità del licenziamento del lavoratore che avevaaccettato un piccolo omaggio natalizio, sonodiversi, infatti, i casi analizzati, negli anni, dalla giurisprudenza delBel Paese, legati, in qualche modo, allevicende del Natale.

E non è escluso che sotto l'albero o magari per l'Epifania, arrivi qualchealtra nuova sentenza, visto che i tribunali(almeno non per legge) non chiudonoper le vacanze.

Ecco una carrellata delle pronuncepiù significative sui temi del Natale:

- Quando l'albero “fa male”: responsabilità per custodiaper incidente causato dal “ceppo natalizio”

In materia dirisarcimento danni da insidia stradale, un“ceppo natalizio” allestito dalla parrocchia perle festività di Natalesulla strada comunale può valere laresponsabilità per custodia del comune, per i danni causati a terzi. Cosìil Giudice di Pace di Giarre, consentenza n. 726 del 18 novembre2010, ha ritenuto il comune responsabile exart. 2051 c.c., quale custode della strada pubblica per aver omesso divigilare sulla stessa adottando le cautele atte ad evitare danni a terzi.

A convincere ilgiudice, è bastata la prova, da parte del danneggiato, circa la sussistenza delrapporto di causalità tra l'evento e il danno, a prescindere dall'accertamentodel carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e, altresì,dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa.

Nella specie, ilceppo era stato posizionato, occupandone una buona parte, sulla corsia dimarcia percorsa dall'attore ed era privo di segnalazione di preavviso e/odelimitazione, nonché di autorizzazione da parte dell'ente pubblico.

Anche in un altrocaso, la recente sentenza n. 21398/2014della Cassazione ha ribadito la responsabilità per custodia in unafattispecie di danno da “schiacciamento”,cagionato ad un ragazzo rimasto vittima della caduta di un disco di cemento,usato dall'amministrazione comunale come basamento di un albero di Nataleallestito durante le feste e poi rimosso e abbandonato in un'area noninterclusa. Dando ragione ai genitori del ragazzo, la Corte ha ritenuto che laresponsabilità non poteva essere esclusa né dal fatto che il custode non fosseproprietario della cosa custodita, né dal mero “animus derelinquendi” da parte del custode, né ancora dalla circostanzache la cosa in sé non fosse pericolosa.

- Questo volo non s'ha dafare: illegittimo il noleggio di un aereo per far arrivare a destinazione ildirettore d'orchestra per il concerto di Natale

In una sentenzadi qualche anno fa (n. 36/A del 16novembre 1995), la Corte dei Contiha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa per il noleggio di un aereo-taxi sulla trattaLondra-Roma, giustificato con l'assoluta urgenza di far arrivare nellacapitale il direttore d'orchestra incaricatodi dirigere il concerto di Natale diRoma del 1992.

Per la Corte,infatti, non solo era inesistente qualsiasi ragione di improcrastinabileurgenza o necessità, ma inoltre, l'uomo avrebbe potuto raggiungere la meta con uno dei numerosi voli di linea, presentiquotidianamente, sulla tratta in oggetto.

- Ferie da Natale a Capodanno aqualunque costo? Giusto il licenziamento del lavoratore che si assenta senzaautorizzazione

Nonostante ilrifiuto della richiesta da parte del datore di lavoro, una dipendente avevadeciso di non presentarsi comunque al lavoro ed era rimasta a casa da Natale a Capodanno.

Le ferienatalizie non autorizzate però le sono costate care, visto che la Cassazione, con sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010, haritenuto legittimo il licenziamento confermato dalla Corte d'Appello diCaltanissetta.

L'allontanamentoarbitrario dal posto di lavoro dal 24 al 31 dicembre 2001, malgrado il rifiutodell'azienda datrice, ha rilevato la Cassazione, “costituiva giusta causa di recesso, conformemente peraltro a quantoprevisto dall'art. 151 del CCNL”, considerata la mancata prova delle circostanze che potevano rilevare a rendere piùlieve l'infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento, aifini del giudizio di necessaria proporzionalità.

- Sì agli “omaggi natalizi”: unpiccolo dono non legittima il licenziamento

Con la sentenza n. 15926 del 25 giugno 2013, la Cassazione ha stabilito l'illegittimità di un licenziamentodisciplinare a carico del dipendente di un'azienda che aveva accettato un omaggio natalizio (nellaspecie, un'agenda contenente al suo interno cinque buoni di benzina per unvalore complessivo di 50 euro) da parte di un fornitore, senza informarne isuperiori, violando così, a detta dell'azienda, i doveri di diligenza efedeltà.

Ribaltando lesentenze dei giudici di merito, la Corte ha ribadito il principio della proporzionalità tra la condotta contestataal lavoratore e la sanzione inflitta dal datore di lavoro, affermando chequest'ultimo può far ricorso alla pena espulsiva soltanto in presenza di unaviolazione degli obblighi contrattuali di talegravità da ledere il vincolo di fiducia che lega l'azienda e il dipendentee da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto dilavoro, sottolineando, altresì, che occorre a tal fine, valutare il complessivocomportamento del lavoratore.

Considerate,quindi, l'irreprensibilità del dipendente in oltre 30 anni di servizio, laprassi da parte dello stesso fornitore (così come di altri) di recapitare intotale trasparenza doni natalizi ai funzionari e ai dirigenti dell'azienda (cosìcome avvenuto per tutto il team del lavoratore licenziato), nonché la naturadel regalo che, pur differenziandosi dai soliti “panettoni e bottiglie di spumante”, non poteva certo esseredefinito “prezioso”, la Corte ha quindiaccolto le istanze del lavoratore, ritenendolo meritevole, solo per nonaver informato i superiori della ricezione del dono, di una sanzione meno gravedel licenziamento.

- Anche i mercatini di Natale devonorispettare il principio d'uguaglianza: competenza del giudice amministrativoper la violazione della proporzionale etnica

La controversia riguardante la lesione delprincipio della proporzionale etnica, nella composizione della commissione deimercatini di Natale rientra nelle materie riservate alla cognizione esclusivaed inderogabile del giudice amministrativo di Bolzano, nella sua veste di “arbiter paritetico politicis”.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 492 del 7 febbraio 2006,ribadendo che le questioni riguardanti la lesione del suddetto principiorientrando nelle materie politicamente sensibili sono di competenza del tribunale di giustizia amministrativa diBolzano, secondo la previsione normativa dell'art. 92 dello statuto di autonomia che disciplina il principiodi parità tra i gruppi linguistici.

- Natale con i tuoi e Capodannocon chi vuoi? Dipende dalla compagnia aerea e dal tour operator

La casistica delrisarcimento danni da vacanza“natalizia” rovinata è ampia.

Oltre al dannopatrimoniale, facilmente quantificabile, la giurisprudenza ha ritenutosussistente più volte anche quello non patrimoniale, legato alla delusione eallo stress per non aver potuto godere appieno delle vacanze o addirittura pernon aver potuto raggiungere i propri cari per le festività.

In merito, il giudice di pace di Milano, con sentenza del 23 luglio 2002, hariconosciuto oltre 600,00 euro a titolo di dannoesistenziale per la soppressione di un volo di rientro a casa per un uomocostretto a passare in aeroporto lavigilia, il Natale e pure il giorno di Santo Stefano, essendoimpossibilitato a trascorrere le feste con la famiglia.

Molto più in làsi sono spinti i giudici di pace diTrecastagni (CT) e di Mascalucia (CT) nell'agosto del 2010 risarcendo ungruppo di turisti per il danno da vacanza rovinata causato dall'inadempimento del tour operator.

Nella specie, ilgruppo aveva acquistato un pacchetto tutto compreso per una crociera di Capodanno sul Nilo,rivelatosi poi un vero disastro:dalla ritardata consegna dei bagagli alla sistemazione in resort, passando perle mancate visite turistiche promesse sino al cenone di Capodanno consistentein una semplice cena a buffet senza vino né spumante, acquistato dai turististessi a caro prezzo e di qualità scadente.

Ma peggio èandata certamente a un gruppo di turisti friulani diretti a Barcellona per trascorrere il Capodanno.

I poverimalcapitati giunti a Venezia per imbarcarsi sul volo che doveva portarli inSpagna venivano a scoprire che nonesisteva alcuna prenotazione a loro nome e che l'agenzia di viaggi a cui sierano rivolti non aveva prenotato neanchel'albergo, incassando i soldi del saldo e chiudendo subito dopo i battentisenza preavviso.

Finita davanti algiudice di pace di Trieste, lavicenda si è definita, dopo 4 anni, il 3agosto 2014, con la condanna alrisarcimento non solo dei titolari dell'operatore turistico, ma anche della Regione per non avereffettuato i dovuti controlli sull'agenzia. Così i 6 turisti friulani si sonovisti rimborsare oltre alla somma versata anche il risarcimento per la vacanzarovinata e le spese di viaggio aereo (per un totale di oltre 750 eurociascuno), potendo così partire, anche se quattro anni dopo, per una nuovavacanza di Capodanno!

Data: 22/12/2014 09:10:00
Autore: Marina Crisafi