Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Assegni postdatati e scoperti: se alla consegna si accompagna la “rassicurazione” sulla disponibilità finanziaria è truffa

Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n., 52021 depositata il 15 dicembre 2014


Chi consegna in pagamento di un debito assegni postdatatiscoperti, rassicurando il prenditore sulla futura disponibilità del denaro,è responsabile del reato di truffa.

Lo ha stabilitola seconda sezione penale della Cassazione,con sentenza n., 52021 depositata il 15dicembre 2014 confermando la condanna di un uomo al reato di cui all'art. 640 c.p. a danno di unsalumificio, per aver consegnato, in pagamento per l'acquisto di merce per unvalore di oltre 23mila euro, assegni postdatati risultati privi di provvistafinanziaria.

Concordando conla statuizione della Corte d'Appello di Lecce, la S.C. ha consideratoinammissibili le doglianze dell'imputato, il quale deduceva che la meraconsegna di assegni bancari scoperti non costituisce il reato di truffa inmancanza di artifici o raggiri, avendo egli solo acquistato la merce per contodelle ditte che rappresentava, senza sapere se gli assegni fossero scoperti omeno e non traendo alcun vantaggio patrimoniale della vicenda.

Richiamando lagiurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, Cass. n. 28752/2010), la S.C. hapremesso che “integra il delitto ditruffa, perché costituisce elemento di artificioo raggiro, la condotta di consegnarein pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancariopostdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessariaprovvista finanziaria, onde ottenere lacredibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sullaconsistenza patrimoniale ed economica della controparte”.

Artifici eraggiri posti chiaramente in essere nel caso di specie, come correttamenterilevato dalla corte di merito - ha sottolineato la Cassazione - consideratoche l'imputato non solo aveva rassicurato l'imprenditore circa la coperturadegli assegni inducendolo ad accettarli, ma provvedeva, di volta in volta,autonomamente a postdatarli dimostrando in tal modo di essere consapevole dellamancanza di provvista degli stessi, i quali, peraltro, erano tutti tratti sulconto corrente bancario della cognata.

Né può assumererilievo, ha concluso la S.C. dichiarando inammissibile il ricorso e condannandol'uomo anche al pagamento delle spese processuali, la mancanza di alcunvantaggio patrimoniale, giacché “la normaincriminatrice dell'art. 640 c.p. nonrichiede che dalla condotta derivi un vantaggio patrimoniale per il reo,essendo sufficiente che derivi uningiusto profitto ad altri”.

Data: 19/12/2014 21:21:00
Autore: Marina Crisafi