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Chi si finge poliziotto per ottenere denaro non commette estorsione ma truffa per ingenerato timore

Erano in due i falsi poliziotti, infatti, che, indossando la divisa degli agenti, hanno indotto un cittadino a versare loro una somma di denaro.


La Corte di Cassazione, II sezione penale, con sentenza 16/12/2014 n. 52121 ha statuito in ordine a un caso singolare ma vero.


Erano in due i falsi poliziotti, infatti, che, indossando la divisa degli agenti, hanno indotto un cittadino a versare loro una somma di denaro.

In realtà, come si evince dalla lettura della sentenza, chi si finge poliziotto non commette reato di estorsione. Secondo la Cassazione una simile fattispecie integra infatti il reato di truffa.
La differenza tra i due reati (truffa per ingenerato timore ed estorsione) ha natura meramente oggettiva.

La prima ricorre se il danno prospettato è soltanto immaginario (e non reale, certo e sicuro così come avviene nel secondo caso).

L'estorsione ha poi una caratteristica: la vittima non cede volontariamente alla richiesta del reo. La sua volontà è coartata mediante violenza o minaccia. L'estorsione infatti sussiste quando un soggetto con violenza o minaccia, "costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" (v. art. 629 codice penale).
Sono i raggiri e gli artifizi, invece, che caratterizzano il reato di truffa (Art. 640 del codice penale).
La norma punisce proprio chi, "con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
Insomma, in linea generale violenza o minaccia da un lato, artifizi e raggiri dall'altro sono le caratteristiche distintive delle due fattispecie di reato: "si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria".

La valutazione sulla sussistenza del danno (immaginario o reale che sia), va effettuata ex post, a nulla rilevando la fonte del danno prospettato o lo stato soggettivo della persona offesa.
Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
Su questo argomento vedi anche:
» Guida legale sul reato di estorsione
» La truffa - guida legale
Data: 21/12/2014 15:07:00
Autore: G.C.