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Processo civile telematico: la costituzione è ammissibile anche in assenza dell'autorizzazione ministeriale (D.G.S.I.A.)

La mancanza dell'autorizzazione del Ministero della Giustizia (c.d. D.G.S.I.A.) a ricevere telematicamente “gli atti introduttivi” non comporta alcun effetto in ordine “all'esistenza, alla validità e


La mancanza dell'autorizzazionedel Ministero della Giustizia (c.d. D.G.S.I.A.)a ricevere telematicamente “gli atti introduttivi” non comporta alcun effetto in ordine “all'esistenza, alla validità eall'ammissibilità” della costituzione in giudizio.

Ad affermarlo è lasezione lavoro del Tribunale di Genova,con provvedimento dell'1 dicembre 2014,esprimendosi sulla ritualità della costituzione di due società che avevanoinviato entrambe le proprie memorie per via telematica.

Secondo il giudicegenovese, occorre distinguere, infatti, “l'atto processuale - nella speciecostituito da un documento informatico – dallamodalità di deposito dello stesso”, pertanto, unavolta appurato che “la comparsa di costituzione informatica, digitalmentesottoscritta, soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 416 c.p.c., deve trovareapplicazione il principio generaledell'art. 121 c.p.c.”.

Tale principio,infatti, ha aggiunto il Tribunale, nonpuò essere derogato dall'art. 35 del d.m. n. 44/2011, giacchè secondo lagerarchia delle fonti una “disposizione di natura regolamentare non puòprevalere sulle norme di rango sovraordinato”.

Considerato,altresì, che “la comparsa inviata in via telematica, inserita dalla cancellerianel fascicolo di ufficio, e comunicata al difensore della controparte, consentedi ritenere pienamente raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte,l'ufficio giudiziario e la controparte”, ilTribunale ha ritenuto sanato ogni eventuale profilo di irregolarità.

Data: 16/12/2014 13:30:00
Autore: Marina Crisafi